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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da picc Visualizza il messaggio
    8....
    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    mah....
    Hai ragione....7!!!!! ho sbagliato a fare la somma

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      e se fosse stato invece......

      Se mai=1+3+3=7, code = 4+2+4= 10, celo = 2+4+4=10, a quanto è uguale soave?

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        Truffa Inps con false assunzioni Sotto inchiesta un commercialista - CorrieredelMezzogiorno.it

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          Black list indeducibilità costi
          La black list, contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 e successive ultime modifiche, emanato in attuazione dell'articolo 110, comma 10 e 11 Tuir, individua gli Stati o territori nell’ambito dei quali opera la normativa sull’indeducibilità dei costi che derivano dalle transazioni con operatori residenti.

          La normativa tributaria
          L'articolo 110 comma 10 del Tuir, nella sua precedente formulazione, prevedeva che “Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto”. Ai sensi dell’art. 110, comma 11, del T.U.I.R.: “Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento”.
          L’articolo 110, comma 12, del T.U.I.R. dispone che: “disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabili gli articoli 167 o 168, concernenti disposizioni in materia di imprese estere partecipate”. Il successivo comma 12-bis prevede che: “Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto”.
          Il decreto legislativo n. 147/12015, concernente “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” è intervenuto modificando la disciplina sulla deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di operatori localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (articolo 110 commi da 10 a 12 bis Tuir).

          Le novità in vigore dal 2015: ridisegnato il profilo della black list
          Il ministro dell’economia e delle Finanze ha firmato l'1 aprile il decreto che ridisegna la black list sulla “indeducibilità dei costi”, dando attuazione alle disposizioni introdotte dall’ultima legge di stabilità, volte a favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese. A indicarlo un comunicato del Mef. In base alla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 678, legge 190/2014), l’unico criterio rilevante che impedisce di uscire dalla lista nera o black list sulla indeducibilità dei costi è la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Di conseguenza è stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione. In applicazione di tale principio, restano nel nuovo elenco 46 tra Paesi e giurisdizioni, mentre escono dalla “lista nera” 21 territori: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore. Con questi Paesi, infatti, è in vigore un accordo bilaterale o multilaterale che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Ildecreto ministeriale del 27 aprile 2015, rinnovando il precedente Dm del 23 gennaio 2002, provvede alla revisione della black list prevista dall’ articolo 110 del Tuir, dando attuazione ai nuovi criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata fissati dalla legge di stabilità per il 2015, ​è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 maggio.
          Un nuovo decreto ministeriale del 18 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, modificando il decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 sulla individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha espunto Hong Kong dalla black list fiscale sui costi deducibili.

          Le novità in vigore dal 2015: il decreto internazionalizzazione
          Nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 23 dell’ 11 marzo 2014, con cui il Governo è stato delegato a introdurre norme per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea. Tra le novità più importanti contenute nel decreto legislativo n. 147/12015, che riforma la disciplina sulla deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di operatori localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (articolo 110 commi da 10 a 12 bis Tuir di cui sopra), si segnalano:
          • il nuovo regime di indeducibilità dei costi "black list" (articolo 5). La disposizione contenuta nell'articolo ridefinisce l'istituto della indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di operatori localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ammettendone automaticamente la deducibilità entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi effettivamente acquistati. In secondo luogo viene abrogata la prima esimente, prevista dal comma 11, per cui la deducibilità dei costi era subordinata alla condizione dell'esercizio prevalente ed effettivo di un'attività commerciale da parte dell'impresa estera. La deducibilità dei costi dal reddito potrà essere effettuata oltre il limite del valore normale qualora si dimostri l’effettivo interesse economico (seconda esimente del comma 11);
          • l’abrogazione dell'articolo 168-bis del Tuir che prevedeva l'emanazione di una lista relativa ai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (articolo 10).


          Le novità in vigore dal 2016: la legge di stabilità
          La legge di stabilità per il 2016, comma 142 dell’articolo unico della legge n. 208 del 2015, interviene abrogando i commi da 10 a 12 bis dell’articolo 110 del Tuir. Non vi sono più i requisiti indicati fino ad ora e modificati con il decreto sulla internazionalizzazione. E questo ai fini della deducibilità dei componenti negativi che derivano da operazioni effettuate tra imprese residenti e soggetti domiciliati o residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La deducibilita dei costi, dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2015, segue le regole ordinarie.

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            spettacolo....................

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              Notifiche Ar: due ordinanze gemelle chiamano in causa le sezioni unite FiscoOggi.it

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Black list indeducibilità costi
                La black list, contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 e successive ultime modifiche, emanato in attuazione dell'articolo 110, comma 10 e 11 Tuir, individua gli Stati o territori nell’ambito dei quali opera la normativa sull’indeducibilità dei costi che derivano dalle transazioni con operatori residenti.

                La normativa tributaria
                L'articolo 110 comma 10 del Tuir, nella sua precedente formulazione, prevedeva che “Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto”. Ai sensi dell’art. 110, comma 11, del T.U.I.R.: “Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento”.
                L’articolo 110, comma 12, del T.U.I.R. dispone che: “disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabili gli articoli 167 o 168, concernenti disposizioni in materia di imprese estere partecipate”. Il successivo comma 12-bis prevede che: “Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto”.
                Il decreto legislativo n. 147/12015, concernente “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” è intervenuto modificando la disciplina sulla deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di operatori localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (articolo 110 commi da 10 a 12 bis Tuir).

                Le novità in vigore dal 2015: ridisegnato il profilo della black list
                Il ministro dell’economia e delle Finanze ha firmato l'1 aprile il decreto che ridisegna la black list sulla “indeducibilità dei costi”, dando attuazione alle disposizioni introdotte dall’ultima legge di stabilità, volte a favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese. A indicarlo un comunicato del Mef. In base alla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 678, legge 190/2014), l’unico criterio rilevante che impedisce di uscire dalla lista nera o black list sulla indeducibilità dei costi è la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Di conseguenza è stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione. In applicazione di tale principio, restano nel nuovo elenco 46 tra Paesi e giurisdizioni, mentre escono dalla “lista nera” 21 territori: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore. Con questi Paesi, infatti, è in vigore un accordo bilaterale o multilaterale che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Ildecreto ministeriale del 27 aprile 2015, rinnovando il precedente Dm del 23 gennaio 2002, provvede alla revisione della black list prevista dall’ articolo 110 del Tuir, dando attuazione ai nuovi criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata fissati dalla legge di stabilità per il 2015, ​è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 maggio.
                Un nuovo decreto ministeriale del 18 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, modificando il decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 sulla individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha espunto Hong Kong dalla black list fiscale sui costi deducibili.

                Le novità in vigore dal 2015: il decreto internazionalizzazione
                Nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 23 dell’ 11 marzo 2014, con cui il Governo è stato delegato a introdurre norme per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea. Tra le novità più importanti contenute nel decreto legislativo n. 147/12015, che riforma la disciplina sulla deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di operatori localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (articolo 110 commi da 10 a 12 bis Tuir di cui sopra), si segnalano:
                • il nuovo regime di indeducibilità dei costi "black list" (articolo 5). La disposizione contenuta nell'articolo ridefinisce l'istituto della indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di operatori localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ammettendone automaticamente la deducibilità entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi effettivamente acquistati. In secondo luogo viene abrogata la prima esimente, prevista dal comma 11, per cui la deducibilità dei costi era subordinata alla condizione dell'esercizio prevalente ed effettivo di un'attività commerciale da parte dell'impresa estera. La deducibilità dei costi dal reddito potrà essere effettuata oltre il limite del valore normale qualora si dimostri l’effettivo interesse economico (seconda esimente del comma 11);
                • l’abrogazione dell'articolo 168-bis del Tuir che prevedeva l'emanazione di una lista relativa ai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (articolo 10).


                Le novità in vigore dal 2016: la legge di stabilità
                La legge di stabilità per il 2016, comma 142 dell’articolo unico della legge n. 208 del 2015, interviene abrogando i commi da 10 a 12 bis dell’articolo 110 del Tuir. Non vi sono più i requisiti indicati fino ad ora e modificati con il decreto sulla internazionalizzazione. E questo ai fini della deducibilità dei componenti negativi che derivano da operazioni effettuate tra imprese residenti e soggetti domiciliati o residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La deducibilita dei costi, dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2015, segue le regole ordinarie.



                ---------------------> Interessi sui finanziamenti esteri: non devono essere tassati in Italia FiscoOggi.it

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                  ---> per la prescrizione sulle frodi iva ...appuntamento al 23 Novembre

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                    ------> Evasione fiscale, Verdini salvato da emendamento di Scelta civica che ha accorciato termini di accertamento - Il Fatto Quotidiano

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                      --------> elusione e abuso del diritto

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                      Sto operando...
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