annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    se non ricordo male chiamarono Tinti per la riforma...ma poi ci misero la manuzzella (come al solito) all'ultimo minuto...s'in***** come na bestia (lo spacchettamento dell'art 2 e 3)

    Commenta


      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      se non ricordo male chiamarono Tinti per la riforma...ma poi ci misero la manuzzella (come al solito) all'ultimo minuto...s'in***** come na bestia (lo spacchettamento dell'art 2 e 3)
      --------------------->


      La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Cosa sono questi artifici? Comprendono o no le omesse fatturazioni e le sottofatturazioni? Questi sono i due sistemi più usati dagli evasori: ad esempio, dal commerciante, dall' artigiano, dal professionista che non rilasciano ricevuta, o segnano metà dell' incasso. Ecco, il testo del governo se ne lava le mani, e lascia la decisione a pm e giudici. Tizio farà in un modo, Caio in un altro". Con quali conseguenze? "Il processo diventa un terno al lotto. Come nel 1982, con la legge 516: si dovettero attendere 8 anni perchè la Corte costituzionale sciolse il dilemma. Ora si ricomincia. Se l' omessa fatturazione e la sottofatturazione non sono artifici, rientrano nel reato minore di dichiarazione infedele, punito con meno di 3 anni. Se sono artifici, rientrano nella dichiarazione fraudolenta, punibile fino a 6". Almeno si esclude la possibilità di trasformare le pene in comode multe. "Già, si vieta la commutabilità delle pene detentive in pecuniarie per i reati fiscali. Ma così si crea una disparità con gli altri reati, tutti commutabili.

      Commenta


        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        --------------------->


        La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Cosa sono questi artifici? Comprendono o no le omesse fatturazioni e le sottofatturazioni? Questi sono i due sistemi più usati dagli evasori: ad esempio, dal commerciante, dall' artigiano, dal professionista che non rilasciano ricevuta, o segnano metà dell' incasso. Ecco, il testo del governo se ne lava le mani, e lascia la decisione a pm e giudici. Tizio farà in un modo, Caio in un altro". Con quali conseguenze? "Il processo diventa un terno al lotto. Come nel 1982, con la legge 516: si dovettero attendere 8 anni perchè la Corte costituzionale sciolse il dilemma. Ora si ricomincia. Se l' omessa fatturazione e la sottofatturazione non sono artifici, rientrano nel reato minore di dichiarazione infedele, punito con meno di 3 anni. Se sono artifici, rientrano nella dichiarazione fraudolenta, punibile fino a 6". Almeno si esclude la possibilità di trasformare le pene in comode multe. "Già, si vieta la commutabilità delle pene detentive in pecuniarie per i reati fiscali. Ma così si crea una disparità con gli altri reati, tutti commutabili.


        Con la sentenza n. 49570 emessa il 6 ottobre 2015 e depositata il 16 dicembre 2015, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha statuito che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture false non è punibile a titolo di tentativo e che può considerarsi perfezionato solo con l’effettiva presentazione della dichiarazione riportante elementi passivi fittizi, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.

        In particolare, il caso esaminato dalla Suprema Corte prende le mosse dalla sentenza di condanna della Corte di appello di Milano del 28 gennaio 2015 che aveva ritenuto punibile un commercialista per aver registrato fatture false emesse da una società estera in favore dei propri clienti, destinatari di tali fatture.

        Pronunciatasi sul punto, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del giudice di secondo grado, in quanto, nelle contestazioni avanzate nei confronti del richiamato professionista, non vi era alcuna traccia della presentazione di dichiarazioni riportanti componenti passive fittizie.

        La Terza Sezione Penale ha infatti puntualizzato, da un lato, che per la consumazione del reato de quo è necessario che si realizzi il presupposto fondamentale della presentazione della dichiarazione fiscale contenente gli elementi falsi e, dall’altro, che i fatti antecedenti alla dichiarazione medesima non assumono rilevanza ai fini della contestazione di tale fattispecie, essendo proprio la dichiarazione mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a rappresentare il momento consumativo del reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.

        Come noto, la condotta criminosa oggetto dell’anzidetto disposto normativo (rimasto immutato anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015, se non per la soppressione della parola “annuali” relativamente alle dichiarazioni) consiste nell’indicazione nelle dichiarazioni inerenti le imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi passivi fittizi attraverso l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, effettuata col fine di evadere dette imposte.

        A tal proposito, i giudici della Suprema Corte hanno puntualizzato che tale previsione ha esplicitato – grazie al testuale richiamo alla “indicazione” in dichiarazione degli elementi passivi quale momento culminante ed indefettibile della condotta illecita – “il momento consumativo del reato sulla stretta condotta della presentazione della dichiarazione stessa con il conseguente abbandono del modello del reato prodromico in precedenza appunto considerato dal legislatore”.

        Commenta


          sarò ignurant, ma io applico sempre lo stesso sistema...se una cosa è troppa arzizigolata sento la puzza di bruciato subito.....chi non ti vuole fregare non si prende la briga di stare lì a perdere tempo per fare o dire una cosa....

          Tu spiegami la differenza... tra LADRO E LADRO CON ALTRI ARTIFIZI...SEMB mariul è.....

          Commenta


            tra LADRO CON EVASIONE E LADRO CON L'ABUSO DE DIRITTO......cioè? si premia IL LADRO CON DESTREZZA DEPENALIZZANDO?

            Commenta


              dai su...che so barzellette.....

              Commenta


                AL LADRO DA ALTO BORDO ( da ABUSO DEL DIRITTO) pagare una sanzione amministrativa non spaventa, l'importante è che non becchi una sanzione penale che lo faccia decadere dai 50 C.D.A....(altra cosa scandalosa.....dimmi tu se non è testa di legno questa...come farà mai a seguire 50 incarichi contemporaneamente?)

                Commenta


                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  evasione fiscale--> mafia-->appalti---> corruzione---> tangenti----->

                  sono fenomeni collegati.....voi dovete spezzare questa catena, come può interessarvi solo il primo step? mah....


                  Imprenditori decotti, il sistema per tenersi i beni senza fallire. Grazie a professionisti legati alla 'Ndrangheta - Il Fatto Quotidiano

                  Commenta


                    L’evolversi del caso Dorini stila una “monografia” da utilizzare per il futuro.

                    Commenta


                      Dovete seguire queste cose, perchè quando sarete con la "playstation" tra le mani, saranno come dei traccianti luminosi la conoscenza di questi episodi...

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X