Gli amministratori hanno quindi l’obbligo di predisporre un adeguato sistema di monitoraggio patrimoniale economico e finanziario della società al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che consentano la continuazione dell’attività aziendale e ad essi spetta gestire consapevolmente la società al fine di prevenire l’insorgere della crisi e gestire il c.d. rischio di allerta.
Obbligo già presente nelle norme in tema di principi di redazione del bilancio di esercizio laddove, nell’articolo 2423 bis, comma 1, numero 1, cod. civ., si impone agli amministratori di verificare l’esistenza del presupposto per l’applicazione dei criteri di valutazione basato sul going concern.
In una situazione di pre-crisi il compito degli amministratori è quindi quello di accertarne i sintomi e di verificare il presupposto della continuità aziendale per poi adottare le misure più opportune per consentire il risanamento dell’impresa.
Sul punto, è inoltre opportuno sottolineare come il D.Lgs. 14/2019 abbia ampliato gli obblighi degli organi di controllo societari, avendo l’articolo 14previsto “… di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi”.
L’importanza del ruolo degli assetti organizzativi nella prevenzione e gestione della crisi è sottolineata anche nell’articolo 12 D.Lgs. 14/2019 laddove espressamente prevede tra gli strumenti di allerta gli “obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile”.
Il legislatore senza entrare nello specifico ha quindi stabilito un principio generale di condotta a cui gli amministratori devono uniformarsi individuando specifiche misure organizzative nell’impresa gestita.
Il legislatore della riforma ha recepito quindi il criterio di differenziazione dei netti patrimoniali rettificati e con l’articolo 378, comma 2, D.Lgs. 14/2019, ha aggiunto dopo il comma 2 dell’articolo 2486 cod. civ. il seguente “quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo. E salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
L’articolo 378 del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) contiene due commi che hanno modificato rispettivamente gli articoli 2476 e 2486 cod. civ..
Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ripropone l’istituto della transazione fiscale e previdenziale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, stabilendo all’articolo 48, comma 5, che il tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Una delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (articoli 12 – 15) è la cosiddetta “procedura di allerta”, che è volta a consentire un’emersione precoce denicllla crisi d’impresa al fine di evitare la progressiva dispersione del patrimonio aziendale e in modo da soddisfare al meglio la massa dei creditori.
Le misure di allerta sono state introdotte dal legislatore per far sì che le imprese adottino, con l’ausilio degli organi di controllo, in maniera del tutto autonoma e prima di ricorrere ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste, e, soprattutto, senza coinvolgere i creditori, le misure occorrenti per rimuovere le cause della crisi mediante una riorganizzazione dell’attività aziendale.
Qualora la soluzione della crisi non appaia attuabile con misure di ristrutturazione aziendale interna, è possibile far ricorso all’istituto della composizione assistita della crisi (articoli 19 e segg.), per il tramite dell’Organismo di composizione della crisi, istituito presso la Camera di Commercio, che, mediante una trattativa con i creditori, nel termine di tre mesi, prorogabili per ulteriori tre mesi, cerchi una soluzione concordata stragiudiziale con i creditori.
Alla base di questo “sistema di allerta” è stato previsto un obbligo di segnalazione sia da parte degli organi di controllo interno societario sia da parte dei creditori pubblici qualificati individuati nell’Agenzia delle Entrate, nell’Istituto della previdenza sociale e nell’agente della riscossione delle imposte.
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