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    La società è addivenuta a una transazione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori, la potranno fare i creditori?

    1. Sì, si tratta di situazioni diverse;
    2.No, così facendo la stessa società ha concluso la vicenda con i suoi amministratori.
    3.No, salvo che i creditori agiscano in revocatoria contro società e amministratori

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      se hai tempo scrivi qualcosa su questo.....(poche righe)

      CHI DEVE PROVARE COSA
      ok vedo in pausa pranzo

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        La società ha agito con azione di responsabilità contro gli amministratori, ma un socio che si è sentito direttamente danneggiato dagli amministratori, vuole agire contro di loro; va allora dal presidente del consiglio di amministrazione per sapere come comportarsi, come risponderà il presidente?

        1. Gli dirà che non può agire perché già ha provveduto la società;
        2. Gli dirà che può agire nonostante l’azione della società
        3. Gli dirà che potrà agire, ma solo in caso di rinuncia o transazione da parte della società.

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          Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio

          ok vedo in pausa pranzo
          mi interessa sopratutto sapere se ci sei su questo aspetto....

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            (l'aspetto surrogatorio dell'azione lass perde.....tutto quello che a che fare con dottrina contrastante non dovete farlo...)

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              OFF TOPIC

              Diritti e obblighi degli amministratori.
              ART 2260


              In vigore dal 19/04/1942


              I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa' per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilita' non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                OFF TOPIC

                Diritti e obblighi degli amministratori.
                ART 2260


                In vigore dal 19/04/1942


                I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa' per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilita' non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
                Articolo 2392


                Responsabilita' verso la societa'.

                In vigore dal 19/04/1942


                Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o piu' amministratori.

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                  OKKIO....
                  Articolo 2476


                  Responsabilita' degli amministratori e controllo dei soci.

                  In vigore dal 16/03/2019

                  Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 378



                  Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della societa'. Tuttavia la responsabilita' non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

                  I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

                  L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e' promossa da ciascun socio, il quale puo' altresi' chiedere, in caso di gravi irregolarita' nella gestione della societa', che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice puo' subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

                  In caso di accoglimento della domanda la societa', salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

                  Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilita' contro gli amministratori puo' essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della societa', purche' vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purche' non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

                  Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.


                  Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

                  Sono altresi' solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societa', i soci o i terzi.

                  L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilita' incorse nella gestione sociale.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    OKKIO....
                    Articolo 2476


                    Responsabilita' degli amministratori e controllo dei soci.

                    In vigore dal 16/03/2019

                    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 378



                    Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della societa'. Tuttavia la responsabilita' non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

                    I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

                    L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e' promossa da ciascun socio, il quale puo' altresi' chiedere, in caso di gravi irregolarita' nella gestione della societa', che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice puo' subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

                    In caso di accoglimento della domanda la societa', salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

                    Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilita' contro gli amministratori puo' essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della societa', purche' vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purche' non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

                    Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.


                    Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

                    Sono altresi' solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societa', i soci o i terzi.

                    L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilita' incorse nella gestione sociale.
                    https://www.ecnews.it/amministratori...one-del-danno/

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                      okkio.....(imprenditore)
                      Articolo 2086


                      Gestione dell'impresa.

                      In vigore dal 16/03/2019

                      Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 375



                      L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

                      L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale.

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