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    L'imprenditore commerciale, soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione:
    a) all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede principale
    b) all'ufficio del registro delle imprese di Roma
    c) all'ufficio del registro delle imprese italiane operanti all'estero

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      le risposte che ho dato sono corrette?

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        L'imprenditore che istituisce nel territorio dello stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese:
        a) sia del luogo dove è la sede principale dell'impresa sia del luogo dove è istituita la sede secondaria
        b) solo del luogo dove è la sede principale dell'impresa
        c) solo del luogo dove è istituita la sede secondaria dell'impresa

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          Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio

          le risposte che ho dato sono corrette?
          aspettiamo le risposte di qualcun altro/a.....

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            le domande sono letteralmente da codice civile (come in genere sono quelle dei concorsi a quiz...) se vedi gli articoli saprai darti da solo la conforma....

            registro delle imprese
            da 2188 a 2202.....

            (per quelli visti oggi)

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              NB
              Le iscrizioni nel registro delle imprese sono obbligatorie, invece quelle non previste dalla legge non sono ammesse e restano prive di effetti se compiute.
              Vige, quindi, il principio di tassatività.

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                NB
                Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato , ne ordina con DECRETO la cancellazione

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                  NB
                  Il principio generale è quello dell'efficacia dichiarativa. Tuttavia tale principio subisce alcune deroghe di varia natura, in considerazione o delle caratteristiche del soggetto o del fatto o dell'atto iscritto.
                  Per gli imprenditori iscritti nelle sezioni speciali, si ha una mera pubblicità notizia (con l'eccezione dell'imprenditore agricolo), mentre l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società di capitali e le sue modifiche ha natura costitutiva.

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                    JESI – Scoperto un complesso sistema di frode posto in essere da una società calcistica della Vallesina attraverso la fittizia corresponsione di compensi sportivi e la contestuale annotazione in
                    contabilità di elementi passivi indeducibili per oltre 2 milioni di euro.
                    L’operazione, denominata “CARTELLINO GIALLO” e condotta dalla Guardia di Finanza di Jesi, ha preso spunto dall’analisi dei numerosi prelievi, per oltre un milione di euro, effettuati sul conto corrente della società, riportati nelle scritture contabili come compensi sportivi corrisposti a tecnici, giocatori, dirigenti e collaboratori.
                    A seguito di audizione, questi ultimi hanno però appreso con meraviglia che nei loro confronti, a loro insaputa, venivano certificati dalla società compensi in parte mai erogati e, comunque, non assoggettati a ritenuta IRPEF, in quanto contabilmente fatti rientrare nei limiti di esenzione pro-
                    capite di € 7.500,00 annui.

                    La differenza, in contanti e in evasione di imposta, veniva distratta dalla società per altri fini, facendone perdere le tracce.
                    Al termine dell’attività ispettiva, è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria l’amministratore
                    della società sportiva e sono state irrogate sanzioni in materia di antiriciclaggio per ripetute
                    violazioni del limite di legge stabilito per l’uso del denaro contante.

                    https://www.leggopassword.it/scopert...-in-vallesina/

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      JESI – Scoperto un complesso sistema di frode posto in essere da una società calcistica della Vallesina attraverso la fittizia corresponsione di compensi sportivi e la contestuale annotazione in
                      contabilità di elementi passivi indeducibili per oltre 2 milioni di euro.
                      L’operazione, denominata “CARTELLINO GIALLO” e condotta dalla Guardia di Finanza di Jesi, ha preso spunto dall’analisi dei numerosi prelievi, per oltre un milione di euro, effettuati sul conto corrente della società, riportati nelle scritture contabili come compensi sportivi corrisposti a tecnici, giocatori, dirigenti e collaboratori.
                      A seguito di audizione, questi ultimi hanno però appreso con meraviglia che nei loro confronti, a loro insaputa, venivano certificati dalla società compensi in parte mai erogati e, comunque, non assoggettati a ritenuta IRPEF, in quanto contabilmente fatti rientrare nei limiti di esenzione pro-
                      capite di € 7.500,00 annui.

                      La differenza, in contanti e in evasione di imposta, veniva distratta dalla società per altri fini, facendone perdere le tracce.
                      Al termine dell’attività ispettiva, è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria l’amministratore
                      della società sportiva e sono state irrogate sanzioni in materia di antiriciclaggio per ripetute
                      violazioni del limite di legge stabilito per l’uso del denaro contante.

                      https://www.leggopassword.it/scopert...-in-vallesina/
                      La legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015) all’art. 1 comma 898 ha stabilito l’innalzamento ad euro 3.000 del limite massimo relativo al trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, libretti di deposito e titoli al portatore.

                      La disposizione in commento è entrata in vigore dal 1° Gennaio 2016.

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