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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    infatti, me lo chiedevo anch'io....
    Per me non è tutto così scontato come per te...

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

      Non c'è tempo di vedere particolari ora! Mi basta il Tesauro: A-B
      Sono escluse dalla macro-classe B) le seguenti voci:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        Sono escluse dalla macro-classe B) le seguenti voci:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
        Non posso ripassare tutto in un giorno...mi serviva capire quella roba là
        Ultima modifica di strelizia; 25-04-2019, 18:04.

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

          Non posso ripassare tutto in un giorno...mi serviva capire quella roba là
          e si, tu prendi e porta a casa...(un pò per volta)

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            Ben Tornato ai Box.....

            Di più: nel fascicolo dei pm ora ci sono anche i verbali dei funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico che hanno confermato le pressioni subite dal sottosegretario.

            https://www.repubblica.it/politica/2...-C4-P4-S1.4-T1

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              I versamenti a fondo perduto o le rinunce a crediti da parte dei soci:

              Costituiscono sopravvenienze attive
              Non costituiscono sopravvenienza attive
              Costituiscono plusvalenze esenti
              Sono soggetti a tassazione separata


              Il versamento di danaro a fondo perduto fatto dal socio alla S.r.l.:

              è considerato sopravvenienza attiva.
              non è considerato sopravvenienza attiva.
              è considerato ricavo.
              è considerato plusvalenza.

              qst sono quiz 2019...
              (non specificano per la parte eccedente il valore fiscale...)
              Ultima modifica di Protector; 26-04-2019, 09:32.

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                art 88 tuir

                4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni (1).

                4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa (1).

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  art 88 tuir

                  4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni (1).

                  4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa (1).
                  http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={3 1D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&codiceOrdinamento=200008800000000&ar ticolo=Articolo%2088

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                    Dal punto di vista contabile, il nuovo principio contabile OIC n.28, così come riformulato nell’agosto 2014, prevede che la rinuncia del credito da parte del socio debba essere trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio netto e non può invece comportare la rilevazione di una sopravvenienza attiva in bilancio.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      Dal punto di vista contabile, il nuovo principio contabile OIC n.28, così come riformulato nell’agosto 2014, prevede che la rinuncia del credito da parte del socio debba essere trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio netto e non può invece comportare la rilevazione di una sopravvenienza attiva in bilancio.
                      Dal punto di vista fiscale, invece, l’art. 13, c.1, lettera a) del D.Lgs. 147/15, ha introdotto il nuovo comma 4-bis all’articolo 88 del Tuir, stabilendo che la rinuncia del credito da parte del socio costituisce sopravvenienza attiva, limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale del credito stesso.

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