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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Non c'è tempo di vedere particolari ora! Mi basta il Tesauro: A-B
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Sono escluse dalla macro-classe B) le seguenti voci:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ultima modifica di strelizia; 25-04-2019, 18:04.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Non posso ripassare tutto in un giorno...mi serviva capire quella roba là
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Ben Tornato ai Box.....
Di più: nel fascicolo dei pm ora ci sono anche i verbali dei funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico che hanno confermato le pressioni subite dal sottosegretario.
https://www.repubblica.it/politica/2...-C4-P4-S1.4-T1
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I versamenti a fondo perduto o le rinunce a crediti da parte dei soci:
Costituiscono sopravvenienze attive
Non costituiscono sopravvenienza attive
Costituiscono plusvalenze esenti
Sono soggetti a tassazione separata
Il versamento di danaro a fondo perduto fatto dal socio alla S.r.l.:
è considerato sopravvenienza attiva.
non è considerato sopravvenienza attiva.
è considerato ricavo.
è considerato plusvalenza.
qst sono quiz 2019...
(non specificano per la parte eccedente il valore fiscale...)Ultima modifica di Protector; 26-04-2019, 09:32.
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art 88 tuir
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni (1).
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa (1).
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioart 88 tuir
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni (1).
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa (1).
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Dal punto di vista contabile, il nuovo principio contabile OIC n.28, così come riformulato nell’agosto 2014, prevede che la rinuncia del credito da parte del socio debba essere trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio netto e non può invece comportare la rilevazione di una sopravvenienza attiva in bilancio.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioDal punto di vista contabile, il nuovo principio contabile OIC n.28, così come riformulato nell’agosto 2014, prevede che la rinuncia del credito da parte del socio debba essere trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio netto e non può invece comportare la rilevazione di una sopravvenienza attiva in bilancio.
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