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    Sezione IV

    La decisione della controversia

    Art. 36

    Contenuto della sentenza


    1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

    2. La sentenza deve contenere:

    1) l' indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

    2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

    3) le richieste delle parti;

    4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;

    5) il dispositivo.

    3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall' estensore.

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      l'omissione o l'erroneità di queste indicazioni non determina sempre un vizio di nullità della sentenza, potendo in alcuni casi tali irregolarità essere sanate mediante il procedimento di correzione delle sentenze ai sensi dell'art 287 c.p.c....

      dovete saperle? bhoooooo

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Sezione IV

        La decisione della controversia

        Art. 36

        Contenuto della sentenza


        1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

        2. La sentenza deve contenere:

        1) l' indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

        2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

        3) le richieste delle parti;

        4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;

        5) il dispositivo.

        3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall' estensore.
        la sottoscrizione della sentenza deve avvenire in un momento antecedente alla pubblicazione della stessa e la firma deve essere apposta necessariamente in calce alla stessa (e non in ciascun foglio). La sentenza non sottoscritta è nullità insanabile ( non esiste giuridicamente). La nullità è rilevabile anche d'ufficio.

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          sapere almeno questo...


          DIFFERENZA TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE.

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            il passaggio in giudicato della sentenza....

            la sentenza del giudice tributario diventa irrevocabile a seguito del passaggio in giudicato, ovvero quando non può più essere impugnata.

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              (----> è decorso il termine di impugnazione previsti dalla legge..(li abbiamo già visti)
              (--> sono stati esperiti tutti mezzi di impugnazione, salvo la revocatoria straordinaria.)

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                giudicato penale......(già detto)

                art 20 dlgs 74/2000

                il giudizio tributario e il giudizio penale sono autonomi e indipendenti l'uno dall'altro, con la conseguenza che il giudicato penale non fa stato nel processo tributario.
                In ogni caso, ciò non esclude l'utilizzo delle risultanze penali nel processo tributario..(dipende da chi truv ahahahahah)

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                  avevamo detto della ESECUTIVITA' DELLE SENTENZE IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE ....PROBABILE DOMANDA.....

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    avevamo detto della ESECUTIVITA' DELLE SENTENZE IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE ....PROBABILE DOMANDA.....
                    VI segnalo questo DM 22/2017...per chi volesse approfondire

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                      avevamo detto della ESECUTIVITA' DELLE SENTENZE IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE ....PROBABILE DOMANDA.....
                      art 67 bis dlgs 546/92
                      art 69

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