attenzione : Trasparenza e iri sono regimi incompatibili tra loro
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioattenzione : Trasparenza e iri sono regimi incompatibili tra loro
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2bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le societą ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55bis.
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NB : per gli enti non commerciali non si applica la disciplina delle perdite ires
inoltre, sarą necessario valutare, COME LE PERSONE FISICHE, la commercialitą della relativa attivitą
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ART 116 TUIR
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2bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le societą ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55bis.
5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioNB: IL MECCANISMO DI IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETA' TROVA LA SUA CONTROPARTITA NELL'INCREMENTO (IN CASO DI UTILI) O NEL DECREMENTO (IN CASO DI PERDITE O DISTRIBUZIONE DI UTILI) CHE SUBISCE IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL SOCIO
altra definizione fondamentale da sapere....
Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo Che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo č assunto al lordo delle quote di ammortamento gią dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione č diretta l'attivitą dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, nč alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioalla prossima direi di vedere gli INTERESSI PASSIVI (soggetti irpef e ires)
Art. 6
Classificazione dei redditi
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2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
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premessa......visto che si parla di interessi considerate che
art. 6
classificazione dei redditi
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2. i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
interessi corrispettivi--------------------------------> redditi di capitale
interessi compensativi------------> esclusi da tassazione
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioattenzione : Trasparenza e iri sono regimi incompatibili tra loro
art 55 bis
4. Gli imprenditori e le societą in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilitą ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, č rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui č riferita la dichiarazione.
da qui se ne ricavano 6 di quiz.......attenzione questo comma si presta molto....
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IRI , ne abbiamo gią parlato diffusamente ....
art 55 bis
4. Gli imprenditori e le societą in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilitą ordinaria (pił piccola trasparenza srl 116) possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, č rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui č riferita la dichiarazione.
da qui se ne ricavano 6 di quiz.......attenzione questo comma si presta molto....
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Art. 110
Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo Che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo č assunto al lordo delle quote di ammortamento gią dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione č diretta l'attivitą dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, nč alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;
il valore fiscale riconosciuto viene determinato
---> ANALITICAMENTE per le immmobilizzazioni
---> per MASSE OMOGENEE l'attivo circolante
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