Originariamente inviato da Spin
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Concorso all'agenzia entrate per 140 funzionari tecnici ingegneri architetti
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da inggss Visualizza il messaggioQuesta volta riesco ad arrivare più tardi di una certa person... (una a caso, che chiede come va alle 2 do notte). Bhe, lo faccio io: ciao cari... Ciao Rooooooool, come va? Un abbraccio. Ci becchiamo presto su questi lidi. Notte
Commenta
-
Originariamente inviato da Arch.n Visualizza il messaggioCiao Rol
+++
Commenta
-
Per tutti gli interessati...:-)
Roma, all'Eur una zona a luci rosse dove sarà tollerata la prostituzione - Il Fatto Quotidiano
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioPer tutti gli interessati...:-)
Roma, all'Eur una zona a luci rosse dove sarà tollerata la prostituzione - Il Fatto Quotidiano
SCUDO FISCALE---> RECUPERO TASSE
ZONE A LUCI ROSSE---> RECUPERO ORDINE PUBBLICO
Commenta
-
Chi mi aveva chiesto? Bho...comunque può servire....
5 Febbraio 2015
Notificazioni. La raccomandata blocca l’accertamento esecutivo
Sentenza della CTP di Bari sulla notificazione dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario
In tema di notificazioni degli atti tributari, deve essere annullato l’atto impo-esattivo consegnato a soggetto diverso dal suo destinatario se l’Ufficio finanziario non dimostra l’invio della raccomandata informativa prevista dall’articolo 139 del codice di procedura civile: a tal fine non è sufficiente - poiché non è fidefacente - la stampa dell’interrogazione della Banca dati Poste Italiane.
È quanto ha sostenuto la Commissione Tributaria Provinciale di Bari con la sentenza n. 3150/04/14, depositata il 10 dicembre.
Un contribuente pugliese ha impugnato un avviso di accertamento immediatamente esecutivo (ex art. 29 D.L. 78/2010) sostenendo di non averne mai avuto la notifica; circostanza negata dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale invece l’atto era stato regolarmente recapitato presso il domicilio del ricorrente dove era stato preso in consegna da un suo prossimo congiunto (il padre).
Ebbene, il collegio giudicante ha annullato l’accertamento, poiché l’amministrazione non ha dimostrato il ricevimento, da parte del contribuente, della raccomandata informativa di avvenuta consegna di cui all’articolo 139 c.p.c.
In base a questa disposizione, se non avviene “a mani” del destinatario (art. 138), la notificazione deve essere fatta nel Comune di residenza del medesimo, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone appena indicate, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta “e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”.
Nel caso di specie, per dimostrare l’invio della sopra detta raccomandata, l’Ufficio ha pensato bene di produrre “la stampa dell’interrogazione della Banca dati delle Poste Italiani” la quale, però, non è, secondo la CTP di Bari, “fidefacente”.
La difesa erariale ha prodotto la schermata “dove quando” tratta dal sito di Poste Italiane, relativa alla funzione “Cerca spedizioni”, la quale reca la seguente dicitura: “Attenzione: la data di consegna reale della Raccomandata è quella che risulta dal timbro postale. Quella indicata dal sistema Cerca traccia è solo indicativa”.
La CTP trae la conclusione che la schermata prodotta “non è fidefacente” in relazione alla data di effettiva consegna della raccomandata informativa, per stessa ed espressa indicazione del sistema informatico di Poste Italiane. Inoltre, “non vi è alcuna certezza”, si legge in sentenza – “in mancanza di produzione per lo meno di copia dell’avviso di ricevimento della stessa raccomandata inviata”.
E allora, “nel caso di specie, stante l’inutilizzabilità ai fini probatori della predetta schermata, nonché l’assoluta incertezza relativa tanto al quando dell’avvenuta notifica, quanto alla persona che ha materialmente ritirato la raccomandata informativa”, il ricorso del contribuente è stato accolto.
L’A.E. è stata condannata al pagamento delle spese.
Commenta
Commenta