annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Cancellazione albo avvocati

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Cancellazione albo avvocati

    Cari colleghi, oggi sono stato in Tribunale per informarmi sui tempi necessari per la cancellazione dall'albo degli avvocati. Cancellazione che è necessaria per poter assumere un impiego pubblico.
    Mi è stato riferito che nel giro di una settimana la cancellazione viene eseguita. C'è però un piccolo problema. Non si effettuano cancellazioni tra il 23 luglio ed il 25 settembre.
    Adesso mi chiedo: se la graduatoria verrà pubblicata a fine luglio e l'assunzione è prevista a metà settembre che dobbiamo fare? Cancellarci ora dall'albo anche se non siamo ancora sicuri di aver vinto il concorso?
    Qualcuno ha qualche suggerimento?

    #2
    ciao! non mi sono ancora informata al mio consiglio dell'ordine, ma la prossima settimana andrò a cancellarmi volontariamente...tanto mi hanno già fatto rinunciare a tutti i mandati....non ho più nulla in corso, però prima credo che devo chiudere la partita iva.
    mi sento abbastanza tranquilla avendo concorso in FVG dove le graduatorie sono già uscite ....

    Commenta


      #3
      Visto cosa succede, io opterei per la cautela.
      Ad ogni modo, provo ad ipotizzare un possibile comportamento. Qualora la graduatoria non fosse ancora disponibile alla data del 23 luglio, potresti presentare un'istanza di cancellazione in cui specifichi che sei in attesa della conferma del concorso. Presentandola il 23 luglio, ossia appena prima della sospensione, non verrà presa in considerazione fino al 25 settembre. Al 25 settembre tu saprai già il risultato e (speriamo di no, corna e controcorna!) eventualmente depositi il 25 stesso la revoca dell'istanza. Se (come speriamo!) invece sei stato assunto, forse dovrai firmare il contratto prima del 25 settembre: in questo caso, anche se non ancora cancellato, potrai depositare l'istanza da te presentata che fa fede dell'avvio della procedura di cancellazione. In quest'occasione, se puoi, deposita pure il regolamento o la comunicazione in cui si dà conto della sospensione da luglio a settembre.

      Commenta


        #4
        ciao fabrigu ...
        perchè parli di cautele... non ti sembra sufficiente la pubblicazione delle graduatorie.....io temo che ci sarà un lungo silenzio dele dre...... ci manderanno una raccomandata a fine agosto con l'intimazione di presentarci dopo 5 giorni in ufficio....non vorrei ritrovarmi a correre o lottare contro la burocrazia...vai a trovare qualcuno in pieno agosto....se ti riferisci alla situazione della lombardia ...la soluzione da te prospettata mi sembra interessante...

        Commenta


          #5
          Cautela perché mi è sembrato di capire che lui non sapeva se rientrava o meno tra i vincitori.

          Commenta


            #6
            Il deposito dell'istanza di cancellazione può avvenire in qualunque momento, anche durante il periodo che va dal 25/7 al 25/9.
            Anche foste assunti prima della cancellazione avvenuta l'importante è non esercitare e aver depositato l'istanza.

            Il fatto che la cancellazione avvenga comunque in un secondo momento non sarebbe causa di esclusione dal posto di lavoro perchè non è per causa imputabile al lavoratore.

            PS: Certo che nel Pese dei balocchi e dei conflitti di interesse la cosa mi fa un pò sorridere.

            Commenta


              #7
              Originariamente inviato da Razzo Visualizza il messaggio
              Il deposito dell'istanza di cancellazione può avvenire in qualunque momento, anche durante il periodo che va dal 25/7 al 25/9.
              Anche foste assunti prima della cancellazione avvenuta l'importante è non esercitare e aver depositato l'istanza.

              Il fatto che la cancellazione avvenga comunque in un secondo momento non sarebbe causa di esclusione dal posto di lavoro perchè non è per causa imputabile al lavoratore.

              PS: Certo che nel Pese dei balocchi e dei conflitti di interesse la cosa mi fa un pò sorridere.
              Sono d'accordissimo... "copio e incollo" un post allegato in altra parte di questo forum...

              la sospensione dei termine dal 1/8 al 15/8 , a mio modo di vedere, non c'entra nulla, perchè trattasi di periodo legato allo svolgimento di funzioni giurisdizionali, dunque del tutto esulante dall'attività amministrativa dei consigli dell'ordine e dei vari organi amministrativi dell'ordine forense.
              Non esiste alcun termine, a quanto mi è dato di poter comprendere da un'analisi delle norme e da informazioni raccolte da colleghi avvocati qualificati.
              L'unico motivo - che non è legato nè a disposizioni di legge (non dice nulla la legge professionale), nè regolamentari del CNF - di attenzione ai termini è dato dal calendario delle adunanze del consiglio dell'ordine cui si è iscritti, poichè all'istanza di cancellazione deve seguire la presa d'atto della stesa da parte del c.o.a.
              Mi sono informato, perciò, al mio consiglio dell'ordine. Mi hanno riferito di due date programmate nel mese di luglio per il consiglio, altrimenti si va a settembre; è comunque una questione di date in cui i vari coa hanno programmato i rispettivi incontri.
              Ad ogni buon conto, il DPR 18/2002 utilizza il termine "inibizione" (cfr art. 4, laddove, al c. 2, si riferisce che " Al personale delle agenzie e’inibito lo svolgimento, in particolare, delle attivita’ fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati..."), sanzionabile sul piano disciplinare secondo le vigenti norme della contrattazione collettiva e delle disposizioni in merito, ma che è cosa ben diversa dall'incompatibilità prevista dalla legge professionale all'art. 3 per esercizio di attività di lavoro dipendente (altrettanto sanzionabile ai sensi dell'art. 37 L.P. nn. 1-5)
              Per la cancellazione (in via amministrativa, che è quella che ci interessa), comunque, si fa riferimento all'art. 37 della Legge Professionale, laddove è previsto, al n. 6, la pronuncia a domanda dell'interessato. Sulla natura del provvedimento non ho trovato approfondimenti, tuttavia il n. 6 riferisce di "rinuncia all'iscrizione", quindi di atto la cui efficacia dipende dalla mera manifestazione di volontà di colui il quale lo pone in essere, l'avvocato cancellando, cioè; dall'altra, al comma 2, riferisce di "pronuncia" (ad opera del coa - ritentendo necessario, tranne che per il n. 6, la fattispecie che ci riguarda, ovvero, il contraddittorio con l'interessato).
              Mi pare, dunque, di capire che l'istanza debba essere seguita da una prononcia, una presa d'atto, un recepimento, non so fino a quanto propriamente integrativo dell'efficacia, da parte del consiglio dell'ordine.
              Dunque, niente più. L'istanza può essere presentata in ogni momento dell'anno; ad essa deve seguire questa (benedetta) "pronuncia" (che, pertanto, dipende dalla calendarizzione degli incontri del consiglio dell'ordine, i quali sono assai rari, se non inesistenti, nel periodo feriale estivo).
              Tuttavia, mi pare di dover concordare con l'opinione di chi, in un post nello spazio dedicato all' "albo degli avvocati" di questo forum, ritiene che gli effetti - per quel che ci riguarda - debbono ritenersi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, e non da quella della successiva presa d'atto o pronuncia da parte dell'consiglio dell'ordine.
              Ad ogni buon conto, mi sembra opportuno che ognuno si informi sul calendario delle riunioni del proprio consiglio dell'ordine e presenti l'istanza antecedentemente alla data dell'ultima riunione prima del mese di settembre, termine altamente presumibile della nostra assunzione in AE.

              Commenta

              Sto operando...
              X