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Schemi super sintetici di diritto civile

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    Schemi super sintetici di diritto civile

    contratto elementi costitutivi ed elementi accidentali

    Art. 1321 c.c. : “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

    NEGOZIO GIURIDICO (pandettistica tedesca): “Esplicazione dell’autonomia giuridica privata attraverso atti negoziali di natura patrimoniale o non patrimoniale.

    Il codice civile italiano non disciplina il negozio giuridico.

    CONTRATTO
    Bilaterale/ plurilaterale
    Patrimonialità


    ELEMENTI COSTITUTIVI

    1) ACCORDO
    2) OGGETTO (contenuto dell’accordo contrattuale)
    3) CAUSA (ragione pratica del contratto, cioè l’interesse che l’operazione contrattuale tende a soddisfare) .
    Correlato: MOTIVO interessi che la parte tende a soddisfare, mediante il contratto, ma che non rientrano nel contenuto di questo (rilevanza: BUONAFEDE).
    4) FORMA se richiesta a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

    ELEMENTI ACCIDENTALI

    1) CONDIZIONE avvenimento futuro e incerto (sospensiva/ potestativa).
    2) TERMINE avvenimento futuro e certo.
    3) MODO = onere.


    Fra gli elementi accidentali, Bianca inquadra:

    CAPARRA (confirmatoria/ penale) – CLAUSOLA PENALE



    Schema: le obbligazioni (nozione – fonti – elementi costitutivi)


    NOZIONE: Rapporto avente ad oggetto una prestazione patrimoniale che un soggetto, detto debitore, è tenuto ad eseguire per soddisfare l’interesse di un altro soggetto detto creditore.

    FONTI (art. 1.173 c.c.)


    1. Contratto
    2. Atto illecito
    3. Ordinamento giuridico

    Libro IV obbligazioni codice civile


    FONTI

    Negoziali (contratti e tutti gli atti di autonomia privata)

    Disciplinate nel libro IV c.c.

    · Promesse unilaterali
    · Titoli di credito
    · Gestione di affari
    · Pagamento dell’indebito
    · Arricchimento senza causa


    Legali (producono il rapporto obbligatorio in virtù di legge)

    Le fonti legali comprendono gli “atti giuridici in senso stretto”, cioè quei comportamenti umani che rilevano come semplici presupposti di effetti giuridici.

    Gli atti giuridici in senso stretto possono essere

    A) leciti
    B) illeciti

    ELEMENTI COSTITUTIVI

    · POSIZIONI SOGGETTIVE
    A) Debito (posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio)
    B) Credito(posizione giuridica attiva del rapporto obbligatorio)
    · PRESTAZIONE PATRIMONIALE
    · INTERESSE DEL CREDITORE

    #2
    Schema: beni e cose nozione e classificazioni.


    Bene (nozione) “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto” (art. 810 c.c.).

    Le cose che possono formare oggetto di diritto sono quelle suscettibili di entrare a far parte del patrimonio individuale.Le cose “extracomercium” non sono beni in senso giuridico.
    Il patrimonio di ogni individuo è, quindi, formato da diritti sui beni.

    CLASSIFICAZIONE DEI BENI (art. 812).

    Sono BENI IMMOBILI quelli indicati tassativamente dall’art. 812 c.c.
    Sono BENI MOBILI tutti gli altri.
    Alcuni beni mobili possono essere iscritti in pubblici registri (dicesi: BENI MOBILI REGISTRATI). In tal caso si applicano le disposizioni che li riguardano e ove manchino, le disposizioni relative ai beni mobili (art. 815 c.c.).

    LE ALTRE CLASSIFICAZIONI

    Beni
    · Materiali
    · Immateriali
    Cose
    · Generiche
    · Specifice
    Cose
    · Fungibili
    · Infungibili
    Cose
    · Divisibili
    · Indivisibili
    Cose
    · Consumabili
    · Inconsumabili
    Cose
    · Deteriorabili
    · Indeteriorabili
    Cosa
    · Semplice
    · Composta
    Beni
    Produttivi- frutti naturali o civili
    Non produttivi

    CLASSIFICAZIONE BENI PUBBLICI

    Art. 822 c.c. demanio pubblico.

    Demanio
    · Naturale o necessario.
    · Artificiale o accidentale.

    Inalienabili.
    Indisponibili.
    Non usucapibili.
    Diritti a favore dei terzi secondo le leggi che li riguardano.

    Patrimonio dello Stato
    · Disponibile
    · Indisponibile



    Schema : I diritti reali- classificazioni e nozioni

    NOZIONE: “E’un diritto che ha per oggetto una “res” e la segue indipendentemente dal suo proprietario”.
    Caratteristiche:
    · Assolutezza (possono essere fatti valere “erga omnes”).
    · lmmediatezza del potere sulla cosa.
    · Tipicità cioè sono stabiliti dalla legge (“numerus clausus”).
    · Patrimonialità contenuto è prevalentemente economico.

    1) Di godimento

    A)Proprietà - diritto pieno ed assoluto.

    Art. 832 c.c. - Contenuto del diritto
    “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.”

    Modi di acquisto (art. 922 c.c.)

    · occupazione (923 e seguenti).
    · invenzione (927 e seguenti).
    · accessione (934 e seguenti).
    · specificazione (940).
    · unione o commistione (939).
    · usucapione (1158 e seguenti).
    · per effetto di contratti (1376 e seguenti).
    · successione a causa di morte (456 e seguenti).
    · negli altri modi stabiliti dalla legge. (es. : espropriazione).


    B) Su beni altrui


    · Superficie Art. 952 c.c. “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”.

    · Enfiteusi Art. 959 c.c. “L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.” Art. 960 c.c. “L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico.”

    · Usufrutto Art. 981 c.c. “L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.”

    · Uso Art. 1021 c.c. “Chi ha il diritto d'uso di una cosa, può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.”

    · Abitazione Art. 1022 c.c. “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.”

    · Servitù Art. 1027 c.c. “La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.”

    2) Di garanzia

    · Pegno Art. 2784 c.c. “Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.”

    · Ipoteca Art. 2808 c.c. “L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione . L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.”


    Schema: capacità giuridica- capacità di agire



    CAPACITA’ GIURIDICA (ART. 1 C.C.).


    NOZIONE: Attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri.

    Si ACQUISISCE con la NASCITA.

    I diritti che la legge riconosce a favore del concepito (come per la capacità a ricevere nelle successioni e nelle donazioni) sono subordinati all’evento nascita (art. 1 co.2 c.c.).

    Si PERDE con la MORTE.

    CORRELATO: Commorienza art. 4 c.c.


    CAPACITA’ DI AGIRE (ART. 2 C.C.).


    NOZIONE: Idoneità del soggetto a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici.

    Si ACQUISISCE:

    · MAGGIORE ETA’ (per alcuni atti, la legge stabilisce un’età diversa).
    · EMANCIPAZIONE (per matrimonio di minore che abbia compiuto gli anni 16).

    Si PERDE:
    · MORTE.
    · INTERDIZIONE (legale o giudiziale).

    L’INABILITATO può compiere da solo atti di ordinaria Amministrazione.

    Chi abbia una limitata capacità di agire può essere INABILITATO (art. 415 c.c.).


    INCAPACITA’ NATURALE / INCAPACITA’ DI AGIRE

    L’incapacità naturale è l’incapacità di intendere e di volere, dovuta ad una qualsiasi causa anche di natura transitoria.
    Gli atti compiuti da persone in stato di incapacità naturale sono ANNULLABILI.


    INCAPACI- ISTITUTI A TUTELA

    POTESTA’ PARENTALE: Potere dei genitori di

    · Proteggere
    · Istruire
    · Educare i figli.


    TUTELA: Ufficio gratuito ed irrinunciabile, istituto per la tutela degli:

    · INTERDETTI
    · MINORI privi di genitori esercenti potestà.


    CURATELA: Ufficio con cui il curatore integra, ASSISTENDOLO NEL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI GIURIDICI (straordinaria amministrazione) la volontà dello

    · INABILITATO
    · EMANCIPATO.



    Schema: Cessione del credito - accollo, delegazione, espromissione.


    NOZIONE Cessione del credito: “Il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito. anche senza il consenso del debitore, purchè non abbia carattere personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
    Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione (art. 1.260 c.c.).
    Per effetto della cessione il debito è trasferito al cessionario, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori (art. 1.263 c.c.).”

    DELEGAZIONE: E’ il negozio con cui il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, o incarica un terzo di adempiere.

    DELEGAZIONE

    1. DI PAGAMENTO (solvendi).
    2. DI DEBITO ( promittendi).

    Rapporto

    Valuta (delegato- delegatario).
    Provvista (delegato– delegante).


    ESPROMISSIONE: Con questo accordo, un soggetto terzo assume, verso il creditore, il debito, senza incarico del debitore.

    ACCOLLO: Il creditore ed un terzo convengono che il terzo assuma il debito del creditore, il debitore può aderire alla convezione rendendola irrevocabile.



    DIFFERENZE


    ESPROMISSIONE/ DELEGAZIONE.

    Nella delegazione esiste un rapporto giuridico delegato- delegante.
    Nell’espromissione non esiste un rapporto giuridico espromittente- estromesso.

    ESPROMISSIONE/ACCOLLO

    Nella espromissione l’iniziativa è del terzo, che assume spontaneamente il debito verso il creditore.
    Nell’accollo vi è un contratto fra creditore e terzo, che si assume il debito del debitore.

    ACCOLLO/ DELEGAZIONE

    Nell’accollo vi è un contratto creditore- terzo.
    Nella delegazione, il delegante, che è creditore in un altro rapporto, delega il suo debitore ad adempiere al suo creditore.

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