contratto elementi costitutivi ed elementi accidentali
Art. 1321 c.c. : “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
NEGOZIO GIURIDICO (pandettistica tedesca): “Esplicazione dell’autonomia giuridica privata attraverso atti negoziali di natura patrimoniale o non patrimoniale.
Il codice civile italiano non disciplina il negozio giuridico.
CONTRATTO
Bilaterale/ plurilaterale
Patrimonialità
ELEMENTI COSTITUTIVI
1) ACCORDO
2) OGGETTO (contenuto dell’accordo contrattuale)
3) CAUSA (ragione pratica del contratto, cioè l’interesse che l’operazione contrattuale tende a soddisfare) .
Correlato: MOTIVO interessi che la parte tende a soddisfare, mediante il contratto, ma che non rientrano nel contenuto di questo (rilevanza: BUONAFEDE).
4) FORMA se richiesta a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
ELEMENTI ACCIDENTALI
1) CONDIZIONE avvenimento futuro e incerto (sospensiva/ potestativa).
2) TERMINE avvenimento futuro e certo.
3) MODO = onere.
Fra gli elementi accidentali, Bianca inquadra:
CAPARRA (confirmatoria/ penale) – CLAUSOLA PENALE
Schema: le obbligazioni (nozione – fonti – elementi costitutivi)
NOZIONE: Rapporto avente ad oggetto una prestazione patrimoniale che un soggetto, detto debitore, è tenuto ad eseguire per soddisfare l’interesse di un altro soggetto detto creditore.
FONTI (art. 1.173 c.c.)
1. Contratto
2. Atto illecito
3. Ordinamento giuridico
Libro IV obbligazioni codice civile
FONTI
Negoziali (contratti e tutti gli atti di autonomia privata)
Disciplinate nel libro IV c.c.
· Promesse unilaterali
· Titoli di credito
· Gestione di affari
· Pagamento dell’indebito
· Arricchimento senza causa
Legali (producono il rapporto obbligatorio in virtù di legge)
Le fonti legali comprendono gli “atti giuridici in senso stretto”, cioè quei comportamenti umani che rilevano come semplici presupposti di effetti giuridici.
Gli atti giuridici in senso stretto possono essere
A) leciti
B) illeciti
ELEMENTI COSTITUTIVI
· POSIZIONI SOGGETTIVE
A) Debito (posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio)
B) Credito(posizione giuridica attiva del rapporto obbligatorio)
· PRESTAZIONE PATRIMONIALE
· INTERESSE DEL CREDITORE
Art. 1321 c.c. : “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
NEGOZIO GIURIDICO (pandettistica tedesca): “Esplicazione dell’autonomia giuridica privata attraverso atti negoziali di natura patrimoniale o non patrimoniale.
Il codice civile italiano non disciplina il negozio giuridico.
CONTRATTO
Bilaterale/ plurilaterale
Patrimonialità
ELEMENTI COSTITUTIVI
1) ACCORDO
2) OGGETTO (contenuto dell’accordo contrattuale)
3) CAUSA (ragione pratica del contratto, cioè l’interesse che l’operazione contrattuale tende a soddisfare) .
Correlato: MOTIVO interessi che la parte tende a soddisfare, mediante il contratto, ma che non rientrano nel contenuto di questo (rilevanza: BUONAFEDE).
4) FORMA se richiesta a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
ELEMENTI ACCIDENTALI
1) CONDIZIONE avvenimento futuro e incerto (sospensiva/ potestativa).
2) TERMINE avvenimento futuro e certo.
3) MODO = onere.
Fra gli elementi accidentali, Bianca inquadra:
CAPARRA (confirmatoria/ penale) – CLAUSOLA PENALE
Schema: le obbligazioni (nozione – fonti – elementi costitutivi)
NOZIONE: Rapporto avente ad oggetto una prestazione patrimoniale che un soggetto, detto debitore, è tenuto ad eseguire per soddisfare l’interesse di un altro soggetto detto creditore.
FONTI (art. 1.173 c.c.)
1. Contratto
2. Atto illecito
3. Ordinamento giuridico
Libro IV obbligazioni codice civile
FONTI
Negoziali (contratti e tutti gli atti di autonomia privata)
Disciplinate nel libro IV c.c.
· Promesse unilaterali
· Titoli di credito
· Gestione di affari
· Pagamento dell’indebito
· Arricchimento senza causa
Legali (producono il rapporto obbligatorio in virtù di legge)
Le fonti legali comprendono gli “atti giuridici in senso stretto”, cioè quei comportamenti umani che rilevano come semplici presupposti di effetti giuridici.
Gli atti giuridici in senso stretto possono essere
A) leciti
B) illeciti
ELEMENTI COSTITUTIVI
· POSIZIONI SOGGETTIVE
A) Debito (posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio)
B) Credito(posizione giuridica attiva del rapporto obbligatorio)
· PRESTAZIONE PATRIMONIALE
· INTERESSE DEL CREDITORE
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