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Schemi super sintetici di diritto amministrativo

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    Schemi super sintetici di diritto amministrativo

    spero di fare una cosa utile.
    SCHEMI SUPER SINTETICI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

    1)Diritto soggettivo e interessi legittimi

    DIRITTO SOGGETTIVO: “Posizione giuridica soggettiva di vantaggio che l’ordinamento giuridico conferisce ad un soggetto riconoscendogli determinate utilità in ordine ad un bene, nonché la tutelategli interessi afferenti al bene in modo pieno ed immediato.
    DIRITTO SOGGETTIVO:
    assoluto
    relativo
    DIRITTO SOGGETTIVO:
    perfetto
    condizionato: sospensivamente/ risolutivamente
    Sandullli: coesistenza diritto soggettivo / interesse legittimo
    TUTELA:
    G. O.
    G. A. (giurisdizione esclusiva)
    TEORIE INTERESSE LEGITTIMO
    1) INTERESSE OCCASIONALMENTE PROTETTO (pos. individuale tutelata perché COINCIDE CON l’interesse pubblico).
    2) PROCESSUALISTICA
    Norme azione/ relazione
    Interesse legittimo = Interesse a ricorrere
    3) INTERESSE STRUMENTALE ALLA LEGALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
    4) TEORIA NORMATIVA : giuridica rilevanza dell’interesse (interesse qualificato).
    INTERESSE LEGITTIMO: “Posizione di vantaggio fatta da un soggetto dell’ordinamento in ordine ad un bene oggetto di potere amministrativo e consistente nell’attribuzione al medesimo soggetto di poteri atti ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile l’interesse al bene”.
    n) tutela risarcitoria a seguito di sentenza S.U. 500/99
    TUTELA G.A./ Procedimentale

    INTERESSI LEGITTIMI possono essere
    · Partecipativi e porcedimentali
    · Oppositivi
    · Pretesivi
    INTERESSI diversi dagli I .L:. sono anche gli interessi adespoti quali :
    1) COLLETTIVI (Gruppo)
    2) DFFUSI (Collettività)

    INTERESSE LEGITTIMO- La TUTELA
    DIRITTO COMUNITARIO: Non esiste differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo non si giustifica la minor tutela
    tutela risarcitoria ex 2043 c.c. dopo S. U. 500/99
    2)
    La giustizia amministrativa
    Nozione: “La giustizia amministrativa è quel complesso di mezzi concessi dall’ordinamento giuridico ai soggetti giuridici per tutelare le posizioni giuridiche soggettive di cui risultano titolari nei confronti della P.A”.
    La tutela può essere:
    Amministrativa
    Giurisdizionale

    a) LA TUTELA GIURISDIZIONALE

    #2
    Può essere dinanzi al:
    1)Giudice Ordinario
    2)Giudice amministrativo

    · Ordinario (TAR – Consiglio di Stato – Consiglio di giustizia amministrativa Regione Siciliana).
    · Speciale ( es.: Corte dei Conti – Tribunale delle acque pubbliche).
    Art. 2 L 2248/1865 all.E ( L.A.C.).

    GIUDIZIO AMMINISTRATIVO Può ESSERE

    1. di cognizione (volto a stabilire la fondatezza della controversia).
    2. cautelare (teso all’adozione di misure preventive e urgenti).
    3. di esecuzione (assicura anche coattivamente l’attuazione della pronuncia di cognizione).

    b)I RICORSI AMMINISTRATIVI ( NON GIURISDIZIONALI)

    Nozione: “Istanza diretta ad ottenere la revoca, l’annullamento o la riforma di un atto amministrativo, nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla legge”
    1. Ricorso gerarchico motivi di merito e di legittimità-
    · proprio rimedio di carattere generale (quando esiste un rapporto gerarchico fra l’organo che ha emanato il provvedimento ed organo al quale si presenta il ricorso).
    · improprio rimedio eccezionale – casi previsti (quando tale rapporto gerarchico non esiste).


    Crisi del ricorso gerarchico e del rapporto di gerarchia dopo il D.Lgs. 29/93.

    2. Ricorso in opposizione motivi di merito e di legittimità- carattere eccezionale, casi tassativamente previsti. (quando il ricorso è presentato alla medesima autorità che ha emanato il provvedimento).

    3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica motivi di legittimità- rimedio di carattere generale.- avverso provvedimento definitivo. (Residuo del potere di giustizia del Re).
    4. ricorsi atipici che non possono essere inquadrati nelle precedenti tipologie.

    3)
    Schema : organi/uffici, rapporto organico/ rapporto di servizio.
    Organo
    : La persona o il complesso di persone preposte ad un determinato centro di imputazione di competenze amministrative e che pertanto, esercitano una pubblica potestà.
    Ufficio: Complesso organizzato di sfere di competenza, persone fisiche, beni materiali e mezzi rivolti all’espletamento di un’attività strumentale, tale da consentire all’organo di porre in essere i provvedimenti per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente.
    Rapporto organico: Rapporto tra organo e ufficio e soggetto preposto ad esso. (Rapporto non giuridico, ma organizzativo).
    Rapporto di servizio: Relazione esterna tra la persona fisica e l’ente, in virtù del quale sorgono le posizioni giuridiche favorevoli e sfavorevoli tra due distinti soggetti giuridici. (Rapporto giuridico fra ente e persona fisica).
    Classificazioni organi/ uffici
    A rilevanza
    · Interna
    · Esterna
    Composizione
    1. Individuali
    2. Collegiali
    · Perfetti (quorum strutturale tutti).
    · Imperfetti (quorum strutturale non tutti).
    Quorum strutturale: per la costituzione.
    Quorum funzionale: per la delibera.
    Struttura
    · Semplici
    · Complessi
    Imputazione operato
    · Organo 1 ente
    · + Enti (unione reale)
    Responsabilità degli agenti verso la collettività
    · Rappresentativi
    · Non rappresentativi
    Funzione E DISTINZIONE DEI VARI TIPI DI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
    · Amministrazione attiva
    · Consultiva
    · Controllo
    Territorio ( CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI IN BASE AL)
    · Territoriali
    · Non territoriali
    Normalità e frequenza delle funzioni
    · Temporanei
    · Permanenti
    4)
    Schema : Gli enti pubblici, caratteri e distinzioni
    ENTE:
    Persone giuridiche pubbliche e private ed i gruppi organizzati che l’ordinamento considera titolari di situazioni giuridiche pur non attribuendo loro la personalità.
    INDICI DI RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI
    · Ingerenza nelle nomine da parte dello Stato o altri enti pubblici.
    · Partecipazione alle spese da parte dello Stato o altri enti pubblici.
    · Potere pubblico di direttiva.
    · Costituzione ad iniziativa pubblica.
    · Finanziamento pubblico.
    · Controlli pubblici.

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      #3
      CARATTERI E CAPACITA’ DEGLI ENTI PUBBLICI
      AUTARCHIA
      - Caratteristica degli enti diversi dallo Stato di disporre di potestà pubbliche.
      AUTOTUTELA- Capacità riconosciuta dalla legge all’Amministrazione di farsi ragione da sé con i mezzi amministrativi a disposizione.
      AUTONOMIA- Libertà di determinazione consentita ad un soggetto, esplicatesi nel potere di darsi una legge regolativa delle proprie azioni.
      AUTONOMIA può essere :
      · Politica.
      · Normativa.
      · Organizzativa.
      · Contabile.
      · Finanziaria e di gestione.
      AUTOGOVERNO- Self governement – Si realizza quando gli organi locali di governo sono composti da elementi scelti dagli stessi governati.
      DISTINZIONI FRA ENTI PUBBLICI
      ELEMENTO
      · PERSONALE
      (CORPORAZIONI)
      · PATRIMONIALE (ISTITUZIONI)
      ENTI
      · TERRITORIALI
      · NON TERRITORIALI
      ENTI
      · NAZIONALI
      · LOCALI
      ENTI AD APPARTENENZA
      · NECESSARIA
      · FACOLTATIVA
      ENTI
      · AUTONOMI
      · AUSILIARI
      · STRUMENTALI


      5)Schema : L’attività amministrativa
      Nozione: “Attività mediante la quale gli organi statali all’uopo preposti, provvedono alla cura concreta degli interessi pubblici ad essi affidati.”(Sandulli).
      Attività amministrativa
      AMMINISRAZIONE
      · ATTIVA (attività deliberative ed esecutive).
      · CONSULTIVA (consigli, direttive, pareri).
      · DI CONTROLLO (di legittimità e di merito).
      Principi costituzionali sull’attività amministrativa
      (Art. 97 Cost.) Principio di
      · Legalità
      · Imparzialità
      · Buona Amministrazione (efficacia/economicità/efficienza)
      · Ragionevolezza
      Correlato: Il principio di trasparenza – Il diritto di accesso L. 241/90.
      6) La discrezionalità amministrativa
      Nozione: “Facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato.”
      LIMITI
      · Interesse pubblico
      · Causa del potere
      · Principio di:
      Logica
      Imparzialità
      Ragionevolezza
      Esatta e completa informazione
      Atti e discrezionalità
      ATTI

      EMANAZIONE discrezionale CONTENUTO ( ma non all’an solo al contenuto)
      Vincolato
      Discrezionale
      EMANAZIONE vincolata CONTENUTO ( l’an è discrezionale i contenuto è previsto dalla Legge)
      Discrezionale
      Subordinato all’accertamento di PRESUPPOSTI

      DISCREZIONALITA’ TECNICA “Esame di fatti o situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico”.
      DISCREZIONALITA’ MISTA “Quando l’Amministrazione risulta disporre, al contempo, di discrezionalità tecnica e amministrativa.”.
      7)
      Schema : La competenza
      NOZIONE:
      Complesso di funzioni e poteri che un organo può per legge esercitare.
      TIPI:
      1) MATERIA ripartizione con riferimento all’oggetto.
      2) VALORE particolare tipo di competenza per materia stabilita per legge in base al valore economico della controversia.
      3) GRADO gerarchia.
      4) TERRITORIO identità di competenza per materia/ ripartizione geografico- territoriale.
      TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA
      DELEGA:
      Trasferimento del potere dall’organo titolare di esso ad altro organo amministrativo.
      AVOCAZIONE: Da parte dell’organo gerarchicamente superiore dell’atto di competenza dell’organo gerarchicamente inferiore.
      SOSTITUZIONE: Per il caso di inerzia dell’organo gerarchicamente inferiore.
      CASI DI DIFETTO DI COMPETENZA:
      ACOMPETENZA
      (atti adottati da chi non ha pubbliche funzioni)
      INCOMPETENZA
      1) ASSOLUTA (diversa Amministrazione)
      2) RELATIVA (stessa Amministrazione, ma organo o ufficio diversi).
      EFFETTI SUGLI ATTI:
      L’incompetenza, relativa è un VIZIO di legittimità dell’atto amministrativo. ( annullabilità)

      L’incompetenza assoluta è un vizio di Nullità


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        #4
        scusate, ma a cosa servono? Non c'è amministrativo agli orali...

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          #5
          Originariamente inviato da Papaleo Visualizza il messaggio
          scusate, ma a cosa servono? Non c'è amministrativo agli orali...

          ma agli scritti si mi pare o no?

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            #6
            si agli ascritti si che c'e' amministrativo e come ,almeno 15 domande

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              #7
              Scusate, pensavo che per il nuovo concorso ci fosse il sottoforum...sì, agli scritti c'è...buono studio a tutti!!!

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                #8
                Grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Un abbraccio
                mic

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                  #9
                  C'è una mia amica che farà lo scritto con voi...posso confermarle il 17 luglio, vero?

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                    #10
                    Tutte le voci propendono in tal senso
                    Salvo incidenti dell'ultimo momento ni va bene?

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