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domanda civile

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    domanda civile

    Qualcuno sa rispondere ed argomentare la seguente domanda della prova del 2005( perchè non ho trovato la soluzione nel c.c.):
    la responsabilità del venditore sussiste quando il difetto di conformità si manifesta entro:
    a) 2 anni dalla vendia del bene
    b)2 anni dalla consegna del bene
    c)1 anno dalla vendita del bene.
    Grazie e buon lavoro

    #2
    Originariamente inviato da pippus75 Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa rispondere ed argomentare la seguente domanda della prova del 2005( perchè non ho trovato la soluzione nel c.c.):
    la responsabilità del venditore sussiste quando il difetto di conformità si manifesta entro:
    a) 2 anni dalla vendia del bene
    b)2 anni dalla consegna del bene
    c)1 anno dalla vendita del bene.
    Grazie e buon lavoro

    c'e' solo una persona che ti puo' rispondere con zelo, competenza,discernimento e sapere.

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      #3
      Ti rispondo io (anche se Helion di sicuro attendeva la risposta di qualcun altro )

      La risposta corretta è B, due anni dalla consegna del bene.
      Non lo trovi nel c.c. perchè si tratta dell'ex art. 1519 sexies. confluito proprio nel 2005 nel codice del consumo (art. 132)!

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        #4
        Originariamente inviato da The Witcher Visualizza il messaggio
        Ti rispondo io (anche se Helion di sicuro attendeva la risposta di qualcun altro )

        La risposta corretta è B, due anni dalla consegna del bene.
        Non lo trovi nel c.c. perchè si tratta dell'ex art. 1519 sexies. confluito proprio nel 2005 nel codice del consumo (art. 132)!
        Bravo The Witcher, proprio cosi, hai compreso bene.
        Ne approfitto per darti l'in bocca al lupo se l'esame non lo hai ancora sostenuto

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          #5
          Originariamente inviato da pippus75 Visualizza il messaggio
          Qualcuno sa rispondere ed argomentare la seguente domanda della prova del 2005( perchè non ho trovato la soluzione nel c.c.):
          la responsabilità del venditore sussiste quando il difetto di conformità si manifesta entro:
          a) 2 anni dalla vendia del bene
          b)2 anni dalla consegna del bene
          c)1 anno dalla vendita del bene.
          Grazie e buon lavoro
          ho trovato questo...spero possa servire:
          "
          Nel Codice del consumo la disciplina della vendita dei beni di consumo è confluita dal Codice civile laddove, con l’introduzione degli articoli dal 1519-bis al 1519-nonies, era stata recepita la direttiva 99/44/CE ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 (in vigore dal 23 marzo 2002).
          L’art. 128 del codice definisce l’ambito di applicazione della disciplina con un generico riferimento alla “vendita” che consente di ricomprendervi tutti i casi particolari di vendita, come quelle fuori dai locali commerciali, a distanza, nonché la vendita di cose generiche, di cose future, la vendita sottoposta a termine o condizione, la vendita su campione, con riserva di proprietà, la vendita rateale. L’unica condizione è che il trasferimento del bene avvenga a titolo oneroso. Alla vendita la legge equipara contratti di permuta, somministrazione, appalto, d’opera e tutti gli altri contratti “comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre”.
          In sostanza l’ambito di applicazione della disciplina si estende a qualunque acquisto o richiesta di fornitura realizzata da un consumatore, e quindi dalla persona fisica che, agendo per scopi “privati”, si rivolga ad un soggetto imprenditoriale o professionale per acquistare o richiedere beni mobili, siano essi nuovi od usati (art. 128, 3 comma, cod. cons.), preconfezionati o da produrre.
          Il concetto di conformitàL’art. 129, cod. cons., dispone che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed il 2° comma individua i presupposti in presenza dei quali un bene può presumersi conforme al contratto. Risulta chiaro, dalla lettura del dato normativo (art. 129, comma 2, cod. cons), che il concetto di conformità esalta il ruolo delle pattuizioni contrattuali, equiparando a queste la pubblicità e la presentazione del bene fatta dal venditore.
          I rimedi primari: sostituzione e riparazione del beneIn caso di difetto, a norma dell’art. 130, comma 2, Cod. Cons., il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità mediante riparazione o sostituzione (rimedi “primari”), ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (rimedi “secondari”). Sia la riparazione che la sostituzione devono essere realizzate in modo completamente gratuito, senza che sia possibile addebitare neppure spese di spedizione, di manodopera, di materiali.La scelta tra riparazione o sostituzione spetta al consumatore, a condizione che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro (3 comma): tale sarebbe quello che imponga al venditore spese irragionevoli, tenendo conto del valore originario del bene, dell’entità del difetto, ma anche dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore (4 comma).
          I rimedi secondari: riduzione del prezzo e risoluzione del contrattoIn caso di esito negativo della tutela attuabile attraverso i rimedi primari, l’art. 130, comma 7, Cod. Cons. prevede che il consumatore possa richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti circostanze:
          a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
          b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione nel congruo termine di cui al comma;
          c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
          I termini di decadenza e prescrizioneL’ampliamento dei termini di prescrizione e decadenza rispetto alle corrispondenti previsioni degli artt. 1495 e 1667 c.c. resta uno degli aspetti più appariscenti dell’innalzamento del grado di tutela ascrivibile alla novella sulle garanzie legali.Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta, cioè il consumatore è concretamente in grado di averne percezione, entro il termine di due anni dalla consegna del bene(art. 132 Cod. Cons.). E’ questo il termine di durata della responsabilità del venditore, a meno che non si tratti di beni usati per i quali è facoltà delle parti ridurre il termine ad un anno (art. 134, comma 2, Cod. Cons.).All’acquirente è rimesso poi un onere di denuncia: il consumatore, infatti, decade dai diritti connessi alla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta (art. 132, comma 2, Cod. Cons.). Il compratore è esonerato dall’onere di denuncia, oltre che nel caso di occultamento da parte del venditore del difetto di conformità, nel caso in cui questi abbia riconosciuto la difformità (2 comma, capoverso). L’ultimo comma dell’art. 132 Cod. Cons. prevede che l’azione si prescrive in ogni caso nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene, precisando tuttavia che il compratore/committente può far valere i suoi diritti in sede di eccezione purchè abbia denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di ventisei mesi.
          L’onere di provare il difetto di conformitàIl terzo comma dell’art. 1519-sexies c.c. spiega che se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, questo si presume esistente già a tale data: questa circostanza libera il consumatore dall’onere di provare che il bene era difforme già al momento della consegna.La previsione posta dal legislatore comunitario tendeva a facilitare in modo considerevole la posizione del consumatore che, in effetti, secondo un certo orientamento di legittimità era gravato dall’onere di provare l’esistenza del vizio al momento del trasferimento del bene (per tutte, Cass. 18 luglio 1991, n. 7986, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 7) Tuttavia, a ben vedere, posto che la responsabilità del venditore si basa sull’inadempimento all’obbligo di consegnare beni conformi al contratto, devono tenersi in considerazione i criteri interpretativi dell’onere della prova in caso di denuncia di inadempimento o inesatto adempimento posti dalle Sezioni Unite con la sentenza del 30 ottobre 2001 (Sez. Un., 30 ottobre 2001, 13533, in Foro it., 2002, I, 769)In virtù di tali principi, si deve ammettere che la regola posta dal comma 3 dell’art. 132 Cod. Cons., nata per agevolare l’azionabilità della garanzia da parte del consumatore per i beni acquistati da solo sei mesi, rischia di essere fuorviante, lasciando intendere un diverso atteggiarsi dell’onere della prova relativamente alla sussistenza del difetto di conformità che insorga dopo sei mesi dall’acquisto "

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            #6
            Originariamente inviato da helion Visualizza il messaggio
            Bravo The Witcher, proprio cosi, hai compreso bene.
            Ne approfitto per darti l'in bocca al lupo se l'esame non lo hai ancora sostenuto
            Crepi Helion...anche se sappiamo che l'alea ha un peso non insignificante sulla procedura in questione!!!!

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