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Idonei ii prova ae concorso 2008

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    Idonei ii prova ae concorso 2008

    Ciao a tutti, volevo chiedere a coloro che hanno CONSEGUITO l'idoneità nella II prova se oltre a sperare in un eventuale scorrimento della graduatoria sono informati circa un'eventuale impugnazione del prossimo bando che probabilmente l'AE bandirà nel 2009!

    #2
    Originariamente inviato da marydr@tiscali.it Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, volevo chiedere a coloro che hanno CONSEGUITO l'idoneità nella II prova se oltre a sperare in un eventuale scorrimento della graduatoria sono informati circa un'eventuale impugnazione del prossimo bando che probabilmente l'AE bandirà nel 2009!
    Scusa me la spieghi questa?

    Perchè pensate di impugnare un bando che ancora deve uscire?

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      #3
      Chist sò prorprio pazz'!!!

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        #4
        Originariamente inviato da marydr@tiscali.it Visualizza il messaggio
        Ciao a tutti, volevo chiedere a coloro che hanno CONSEGUITO l'idoneità nella II prova se oltre a sperare in un eventuale scorrimento della graduatoria sono informati circa un'eventuale impugnazione del prossimo bando che probabilmente l'AE bandirà nel 2009!
        Ciao, intanto idonei alla II prova non vuole affatto dire idonei alla graduatoria finale, magari uno fa uno sfascio di tirocinio, non si puo' mai dire, oppure non apre becco agli orali; questo tirocinio e' una delle 4 prove concorsuali per essere assunti, e poi scusa cosa c'entra il bando del 2009? manco sappiamo se ci sara'.... Va bbe', ciao
        Ciao,
        Andy

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          #5
          Mi sa che siamo arrivati all'impugnazione preventiva.........

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            #6
            Piccolo inciso: simile interesse a ricorrere potrebbe sussistere in capo a coloro che, pur avendo superato l'esame orale, non rientrino nei posti messi a concorso previsti dal bando.
            Solo in capo a tali soggetti (solo questi tecnicamente possono definirsi "Idonei") si configurerebbe un interesse ad impugnare un eventuale bando, pubblicato nella vigenza della graduatoria.

            Questione sempre dibattuta..

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              #7
              Originariamente inviato da The Witcher Visualizza il messaggio
              Piccolo inciso: simile interesse a ricorrere potrebbe sussistere in capo a coloro che, pur avendo superato l'esame orale, non rientrino nei posti messi a concorso previsti dal bando.
              Solo in capo a tali soggetti (solo questi tecnicamente possono definirsi "Idonei") si configurerebbe un interesse ad impugnare un eventuale bando, pubblicato nella vigenza della graduatoria.

              Questione sempre dibattuta..
              si vede tutta la preparazione per la magistratura!

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                #8
                Originariamente inviato da The Witcher Visualizza il messaggio
                Piccolo inciso: simile interesse a ricorrere potrebbe sussistere in capo a coloro che, pur avendo superato l'esame orale, non rientrino nei posti messi a concorso previsti dal bando.
                Solo in capo a tali soggetti (solo questi tecnicamente possono definirsi "Idonei") si configurerebbe un interesse ad impugnare un eventuale bando, pubblicato nella vigenza della graduatoria.

                Questione sempre dibattuta..

                The Witcher subito magistrato.....Grande!!!!

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                  #9
                  Meno male. Pensavo di essere l'unica ad essermi sbalordita.

                  Ora posso ridere in tranquillità.

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                    #10
                    Non prendiamo per i fondelli ragazzi

                    Scherzi a parte, proprio oggi leggevo questa interessante e recente sentenza del TAR lombardia....vi posto la parte saliente, considerando che bisogna sempre considerare il caso specifico

                    Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia

                    Sezione III

                    Sentenza 15 settembre 2008, n. 4073


                    [...omissis...]


                    4.2. L'istituto dello "scorrimento della graduatoria", presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto vacante bandendo un nuovo concorso o occupando lo stesso attraverso altre procedure (mobilità, trasferimenti ovvero scorrimenti di graduatorie di concorsi). Difatti, le norme di ultrattività delle graduatorie non creano di per sé un obbligo dell'amministrazione di coprire i posti liberi e un corrispondente diritto degli idonei in graduatoria all'assunzione. L'amministrazione non può avere l'obbligo di assumere personale del quale non ritiene di aver bisogno e, reciprocamente, non può esistere un diritto all'assunzione nel pubblico impiego di chi non sia vincitore a pieno titolo di un concorso, solo per il fatto che ci sono dei posti liberi: l'opposta interpretazione delle norme sulla "ultrattività" delle graduatorie di concorso si esporrebbe alla denuncia d'illegittimità costituzionale per violazione del principio di buona ed efficiente amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione, perché le amministrazioni pubbliche devono essere organizzate prima di tutto in funzione del servizio pubblico ad esse affidato, che dev'essere svolto al minor costo compatibile col miglior risultato; e non già in funzione dei posti d'impiego che ne derivano, da ricoprire anche se non ve ne siano il bisogno e la possibilità finanziaria.

                    4.3. Ove l'amministrazione si determini ad assumere altro personale, ritiene il Collegio che, salva l'ipotesi in cui talune norme prescrivano un espresso vincolo al riguardo (ad esempio, nel caso in cui per specifica previsione di legge o di bando, tra i posti da mettere a concorso siano compresi anche quelli che si dovessero rendere disponibili entro una certa data, con obbligo per l'amministrazione di utilizzare la graduatoria ancora valida) non è in assoluto precluso all'amministrazione di preferire l'indizione di un nuovo concorso (in tal senso, non è condivisibile Cass. 5 marzo 2003, n. 3252 laddove sembra ritenere che, sempre e comunque, sussisterebbe un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione nel caso in cui l'amministrazione avesse deciso di coprire il posto vacante con reclutamento dall'esterno in presenza di graduatoria ancora valida).

                    Se l'amministrazione resta libera di decidere al riguardo, tuttavia, la sua determinazione deve sempre rispettare i principi d'imparzialità e buon andamento. Difatti, la possibilità di utilizzare le graduatorie anche oltre i termini e le modalità prefissate nella singola procedura concorsuale, dà concreta attuazione al principio costituzionale del buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e risponde a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante risultato idoneo in soprannumero alla copertura effettiva del posto involgendo anche l'interesse pubblico alla corretta gestione della finanza pubblica. Per questo motivo, pur spettando soltanto all'amministrazione di decidere se ovviare alla vacanza sopravvenuta di posti in organico avvalendosi della graduatoria di un precedente concorso ovvero espletando una nuova selezione, i principi generali che informano il procedimento amministrativo impongono una congrua e puntuale motivazione al riguardo.

                    Deve ritenersi allora illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, che sancisce l'obbligo della motivazione, il provvedimento, con cui quale l'Amministrazione bandisce un nuovo concorso senza tenere conto del risultato di una precedente e omologa selezione e senza una motivazione in ordine al mancato previo scorrimento della precedente graduatoria ancora valida ed efficace.

                    In proposito, è vero che il bando di concorso, in quanto atto generale, è esente dall'obbligo di motivazione (art. 3, comma 2, della l. n. 241/1990), ma nella specie la censura è stata articolata dai ricorrenti nei confronti della determinazione dirigenziale recante la decisione comunale di indire il nuovo concorso e, con essa, l'implicito rifiuto allo scorrimento della graduatoria ancora efficace.


                    [...omissis...]

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