Sempre per non creare panico alla domanda n.76 viene indicata la risposta C come esatta, mentre leggendo il notiziario fiscale dell'agenzia delle entrate, che Vi riporto, dovrebbe essere la A la risposta esatta.
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La categoria delle operazioni escluse da Iva è molto eterogenea, in quanto l'esclusione può derivare dalla mancanza del presupposto soggettivo, quando si agisce cioè da privato e non nell'esercizio di impresa o lavoro autonomo. L'esclusione può derivare anche dalla mancanza di territorialità , cioè dall'effettuazione dell'operazione fuori dal territorio dello Stato.
Abbiamo poi le numerose esclusioni specifiche, come l'autoconsumo di beni per i quali, all'atto dell'acquisto o importazione, non era stata operata la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19. La cessione di beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione dell'imposta costituiscono invece operazioni esenti.
Da notare invece come la stessa cessione di beni mobili acquistati da un soggetto privato è, al contrario, imponibile, sia pure attraverso il regime del margine dei beni usati, in quanto qui non si può parlare di mancanza del diritto alla detrazione dal momento che i privati non applicano Iva per assenza del presupposto soggettivo. In pratica, in questo ultimo caso, è solo l'autoconsumo del bene acquistato senza Iva a rendere l'operazione esclusa.
Delle operazioni specificatamente escluse, si pensi ancora alle cessioni, concessioni, licenze e simili relative al diritto d'autore (programmi per elaboratori, opere fotografiche, opere dell'arte del disegno o altre illustrazioni non pubblicitarie, della incisione e delle arti figurative similari, eccetera).
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il link è il seguente
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIva...giornale=19343
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La categoria delle operazioni escluse da Iva è molto eterogenea, in quanto l'esclusione può derivare dalla mancanza del presupposto soggettivo, quando si agisce cioè da privato e non nell'esercizio di impresa o lavoro autonomo. L'esclusione può derivare anche dalla mancanza di territorialità , cioè dall'effettuazione dell'operazione fuori dal territorio dello Stato.
Abbiamo poi le numerose esclusioni specifiche, come l'autoconsumo di beni per i quali, all'atto dell'acquisto o importazione, non era stata operata la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19. La cessione di beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione dell'imposta costituiscono invece operazioni esenti.
Da notare invece come la stessa cessione di beni mobili acquistati da un soggetto privato è, al contrario, imponibile, sia pure attraverso il regime del margine dei beni usati, in quanto qui non si può parlare di mancanza del diritto alla detrazione dal momento che i privati non applicano Iva per assenza del presupposto soggettivo. In pratica, in questo ultimo caso, è solo l'autoconsumo del bene acquistato senza Iva a rendere l'operazione esclusa.
Delle operazioni specificatamente escluse, si pensi ancora alle cessioni, concessioni, licenze e simili relative al diritto d'autore (programmi per elaboratori, opere fotografiche, opere dell'arte del disegno o altre illustrazioni non pubblicitarie, della incisione e delle arti figurative similari, eccetera).
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