Non vorrei creare panico, ma vedendo l'elenco delle risposte, per la n. 57 è indicata corretta la B.
Ora Vi faccio solo notare, riportando testualmente l'art. 12 del Dlgs 472/97 che ad una attenta lettura dello stesso, e visto il tenore letterale delle tre risposte, quella giusta sembra invece essere la C.
------------------------------------------
Art. 12.
Concorso di violazioni e violazioni continuate
1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata fino a un terzo.
4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base puo' essere aumentata fino al triplo.
5. La continuazione e' interrotta dalla contestazione delle violazioni. 6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
----------------------------------------
Infatti il comma 3 dell'art. è proprio la risposta C al quesito n.57, mentre la risposta B contiene un riferimento di aumento per la sanzione che va da un quarto al doppio, che non compare però nella norma, o meglio compare solo riferito al doppio senza un quarto.
In pratica un'altra domanda tranello fra le tante........
Ora Vi faccio solo notare, riportando testualmente l'art. 12 del Dlgs 472/97 che ad una attenta lettura dello stesso, e visto il tenore letterale delle tre risposte, quella giusta sembra invece essere la C.
------------------------------------------
Art. 12.
Concorso di violazioni e violazioni continuate
1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata fino a un terzo.
4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base puo' essere aumentata fino al triplo.
5. La continuazione e' interrotta dalla contestazione delle violazioni. 6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
----------------------------------------
Infatti il comma 3 dell'art. è proprio la risposta C al quesito n.57, mentre la risposta B contiene un riferimento di aumento per la sanzione che va da un quarto al doppio, che non compare però nella norma, o meglio compare solo riferito al doppio senza un quarto.
In pratica un'altra domanda tranello fra le tante........
Commenta