Originariamente inviato da Nanni80
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DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
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Originariamente inviato da bandecoro Visualizza il messaggioIl 90% di quelli che scrivono qui sono giuristi, potranno senz'altro confermarti quanto ti dico.
Ma anche senza scomodarli, andando a logica:è cambiato il governo, c'è un campione come Brunetta (certe sue dichiarazioni sono agghiaccianti, anche per l'ignoranza che sottintendono), ti pare possa restare invariata la disciplina delle assunzioni?
Poi, è da dire che l'Agenzia delle Entrate ha ottimi argomenti per chiedere una deroga:è una amministrazione tra le più efficienti, e soprattutto porta soldi, il che fa comodo anche a Berlusconi che da qualche parte dovrà pur prendere gli euretti per fare il ponte sullo stretto, o per tappare il buco nel bilancio dell'alitalia.Ma questa deroga bisogna chiederla:l'agenzia probabilmente lo farà,anche se per adesso non ha un direttore.Ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte, altrimenti possiamo star pure tranquilli che si verificherà la situazione che vi ho detto.
Logica o non logica, per mio scrupolo personale (e anche modo di lavorare) voglio approfondire
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e allora che senso avrebbe includere le Agenzie Fiscali tra le amministrazioni interessate dalle disposizioni sul turn over di cui all'art. 66 del DL?
Silvia, mi piacerebbe tanto che fosse come tu dici, ma non credo si tratti di una mera questione tecnica sul contrasto tra norme.Tra l'altro, tra i criteri interpretativi c'è anche quello che fa riferimento alle intenzioni del Legislatore. In questo caso, devo proprio dirti quali siano?
Ai concorsi futuri possiamo dire addio, ma questo almeno vorrei si concludesse con delle assunzioni.Prorprio per fugare il tuo dubbio bisognerebbe chiedere alle entrate come hanno intenzione di comportarsi, ed attivarsi nei confronti di politici e sindacati per la deroga. Se poi rispondono che non c'è bisogno di deroga perchè le assunzioni alle entrate sono fatte salve dal comma 345 dell'ultima finanziaria come tu sostieni, sono la persona più felice del mondo, e prometto che ti porto fuori a cena per festeggiare .
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Originariamente inviato da bandecoro Visualizza il messaggioe allora che senso avrebbe includere le Agenzie Fiscali tra le amministrazioni interessate dalle disposizioni sul turn over di cui all'art. 66 del DL?
Silvia, mi piacerebbe tanto che fosse come tu dici, ma non credo si tratti di una mera questione tecnica sul contrasto tra norme.Tra l'altro, tra i criteri interpretativi c'è anche quello che fa riferimento alle intenzioni del Legislatore. In questo caso, devo proprio dirti quali siano?
Ai concorsi futuri possiamo dire addio, ma questo almeno vorrei si concludesse con delle assunzioni.Prorprio per fugare il tuo dubbio bisognerebbe chiedere alle entrate come hanno intenzione di comportarsi, ed attivarsi nei confronti di politici e sindacati per la deroga. Se poi rispondono che non c'è bisogno di deroga perchè le assunzioni alle entrate sono fatte salve dal comma 345 dell'ultima finanziaria come tu sostieni, sono la persona più felice del mondo, e prometto che ti porto fuori a cena per festeggiare .
intanto ho scritto un po di quesiti ai vari sindacati di categoria per sapere cosa ne pensano...
che dici se ci attiviamo SUBITO con l'agenzia delle entrate e con i sindacati a partire dal 2 luglio (sperando di essere passata al primo scritto)...
nel caso fossimo fra gli eletti ci organizziamo subito su questo forum per azioni rapide?????
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Analizziamo l'art. 66 cosa cambia.. di fatto riscrive il comma 523 della legge 27 dicembre 2006 (le variazioni sono in grassetto) diventa cosi:
523. Per l'anno 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
il dibattuto comma 345 della finanziaria 2008 era in vigore contestualmente all'art. 1 comma 523 (e che quindi includeva fra le amm.ni locali anche allora l'agenzia delle entrate) disponeva:
345. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della presente legge, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo delle graduatorie di cui al periodo precedente è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.
quindi il prob. non è che il dl 66 include le agenzie fiscali (anche anno scorso le includeva), ma capire se il comma 345 è in vigore o meno. Se non è abrogato anche se l'art. 66 tratta delle agenzie fiscali, esse rimangono in deroga, altrimenti no...
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Originariamente inviato da silvia70 Visualizza il messaggioAnalizziamo l'art. 66 cosa cambia.. di fatto riscrive il comma 523 della legge 27 dicembre 2006 (le variazioni sono in grassetto) diventa cosi:
523. Per l'anno 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
il dibattuto comma 345 della finanziaria 2008 era in vigore contestualmente all'art. 1 comma 523 (e che quindi includeva fra le amm.ni locali anche allora l'agenzia delle entrate) disponeva:
345. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della presente legge, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo delle graduatorie di cui al periodo precedente è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.
quindi il prob. non è che il dl 66 include le agenzie fiscali (anche anno scorso le includeva), ma capire se il comma 345 è in vigore o meno. Se non è abrogato anche se l'art. 66 tratta delle agenzie fiscali, esse rimangono in deroga, altrimenti no...
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è proprio questo il punto.
Il comma 345 da te riportato dice una cosa.
L'art. 66 del DL ne dice un'altra, in aperto contrasto.Non si possono applicare insieme, quindi bisogna decidere tra le due.
A favore di quale delle norme si risolve?
Secondo te, a favore della legge speciale (comma 345) che deroga alla legge generale (comma 523).Ma, ed è questo che sto dicendo da una decina di post, l'art. 66 del DL cita espressamente le Agenzie Fiscali, e questo, a mio avviso, implica l'abrogazione tacita della legge speciale.Che senso ha dire che una PA deve tagliare le spese, quando poi una norma derogatoria può essere tranquillamente lasciata in vigore?La deroga dovrebbe essere contenuta nella stessa disposizione che contiene le limitazioni, proprio a riconferma della volontà derogatoria del legislatore, o no?
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Tu hai azzeccato proprio il nick, della serie <<sta bene Rocco sta bene tutta la Rocca>>.
Hai visto in quale stato è l'economia? Se non si operano tagli al pubblico non si uscirà mai piu' da questa crisi (crescita zero).
Gli italiani sono troppo tassati e la domanda interna è scarsa: a fronte degli impiegati del settore pubblico, fortunati, poi i cosiddetti amici degli amici, c'è una massa di persone senza lavoro o con lavoro precario.
Bisogna creare le condizioni affinchè riparta l'economia: solo con lo sviluppo si puo' assicurare il riassorbimento di persone del pubblico e una piu' elevata occupazione in genere.
Poi se la lotta all'evasione costa di piu' di quanto recuperi cosa la fai a fare? Si all'impiego di personale qualificato ma l'impiego deve essere efficiente ed efficace.
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scusa, senza entrare nel merito delle tue affermazioni:
1)sono io che avrei azzeccato il nick?
2)cosa c'entra ciò che affermi con i post precedenti? a me interessa sapere se, al termine di una procedura lunga ed estenuante c'è il rischio di essere lasciati a casa.Le considerazioni di politica economica le facesse Tremonti, dato che lo pagano bene per farle.
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