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    #41
    Ma prima eri sicuro che sarebbe stato rinviato, ora ti auguri che venga rimandato.
    Te lo ripeto.
    Un hobby è quello che ci vuole.
    Prendi i ferri e inizia a fare la maglia.
    E attento a non farti male.
    [i]Gli uomini brutti hanno altre carte da giocare.
    Sì, quelle di credito[/i]

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      #42
      bravo scaluzzi, sei un grande!

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        #43
        roman di solito do molta fiducia alle persone soprattutto ove siano altruiste............ma il tuo altruismo è difficile comprensione...............stai ripetendo la stessa cosa da un mese e più................ti insultano e continui..............ora che sia vera o no la tua informazione............non posso che dar ragione a chi ti supplica (a questo punto) di toglierti dalle scatoleeeeeeeeeee

        trovati un hobby..........................anche se dovesse essere rinviato ti dispiace se il forum va a vanti e studiamo comunque???????????????

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          #44
          questo forum è sempre peggiore..
          certo se ogni tanto i moderatori intervenissero cancellando i messaggi idioti di coloro che diffondono "terrorismo psicologico"...

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            #45
            per marcozbn

            mi hai incuriosito, visto la tua sicurezza. Quale sarebbe l'articolo del codice penale violato da scarface?

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              #46
              Originariamente inviato da roman Visualizza il messaggio
              mi spiace contraddire un collega ma le informazioni in mio possesso sono + aggiornate e + confidenziali. le informazioni che riporta lui sono semi ufficiali diciamo (quindi non c'è nulla di male a dirle in giro) ma vecchie. diciamo che il 13/07 si sarebbe dovuto fare il concorso. in realtà oggi ho saputo il motivo del rinvio del concorso: hanno saputo dal tar che sono stati presentati molti ricorsi ed hanno saputo che ci sarà una sospensiva e quindi rinviano il concorso per fregare il tar modificando leggermente il bando.

              mettetevelo in testa. prima di ottobre novembre lo scritto non si fa. e poi il rinvio è fatto apposta per voi candidati. supponiamo che si fa lo scritto e poi il tar annulla il concorso. immaginate la comprensibile rabbia di chi aveva superato lo scritto. è meglio per voi che il concorso si faccia senza ricorsi pendenti......

              Certo che sei insistente.
              Gabriele

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                #47
                Boh.... Non so che pensare
                Certo che se lo rinviassero potrei presentarmi anch'io; allo stato, pur avendo spedito ritualmente la domanda, credo proprio di non presentarmi...se dovesse esserci un rinvio egoisticamente per me sarebbe moolto meglio, ma capisco anche tutti coloro che avevano fatto affidamento su questo concorso e che studiano con impegno da mesi.

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                  #48
                  Originariamente inviato da ronnie2 Visualizza il messaggio
                  mi hai incuriosito, visto la tua sicurezza. Quale sarebbe l'articolo del codice penale violato da scarface?
                  Il segreto d'ufficio nel diritto vigente


                  L’articolo 28 della L. n. 241 del 1990 stabilisce il seguente principio: "L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento".



                  Il segreto viene pertanto definito come il divieto imposto all’impiegato di divulgare le notizie, e viene collegato alla circostanza - disciplinata dalla legge - che non ricorrano le ipotesi previste dalle norme sul diritto di accesso.



                  Mantenere il segreto in sostanza significa non trasmettere notizie o informazioni a chi non ha diritto di conoscerle.



                  L’articolo 24 della nuova legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. della L. 11 febbraio 2005, n. 15) esclude il diritto di accesso:



                  a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della L. 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;



                  b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;



                  c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;



                  d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi (comma 1).



                  Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 (comma 2) e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000.



                  Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (comma 3).



                  L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento (comma 4).



                  I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso (comma 5).



                  Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:



                  a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della L. 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;



                  b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;



                  c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;



                  d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;



                  e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato (comma 6).



                  Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (comma 7).



                  Nell'ordinamento vigente non è stata prevista una disposizione di portata generale relativa al diritto di accesso nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni, ma solo normative specifiche che valgono unicamente all'interno dei singoli ordinamenti.



                  Al riguardo si è ritenuto che la comunicazione di notizie d'ufficio a soggetti diversi da quelli legittimati a conoscerle, ancorché appartenenti alla Pubblica Amministrazione, costituisce violazione del segreto d'ufficio.



                  In giurisprudenza si è invece affermato che, "ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, che tende a garantire la correttezza ed il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, quest'ultima può essere perseguita qualora si presenti come autorità; pertanto, laddove e nei limiti in cui l'Amministrazione agisca con il diritto dei privati, senza godere di potestà particolari o di situazioni di supremazia, non è giustificabile alcuna intrusione attraverso il mezzo dell'accesso".



                  Al rispetto del segreto d'ufficio fa riferimento l'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che impone ai consiglieri comunali e provinciali il rispetto del segreto "nei casi specificamente determinati dalla legge".



                  Nella fattispecie il richiamo al segreto d'ufficio ha una particolare valenza, in quanto, per evitare che l'eventuale diniego di accesso sia motivato con l'esigenza di rispettare il segreto d'ufficio, si dispone che i consiglieri siano parimenti tenuti essi stessi al segreto d'ufficio, affinché nessuna notizia o informazione possa essere ad essi preclusa.



                  Ai fini del diritto di accesso dei consiglieri occorre tenere presente quanto sopra menzionato in ordine al divieto di rivolgere istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente, il quale per contro, non può negare l'accesso nei casi in cui sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.



                  Sanzioni amministrative



                  Alla violazione del segreto d’ufficio consegue l’irrogazione di sanzioni disciplinari che, graduate secondo la gravità, possono consistere: nella riduzione dello stipendio (articolo 80, lett. f), del D.P.R. n. 3 del 1957), nella sospensione della qualifica per violazione del segreto che abbia prodotto grave danno (articolo 81, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 1957), nella destituzione per dolosa violazione dei doveri d’ufficio che abbia provocato grave pregiudizio allo Stato o ad enti pubblici o a privati (articolo 84, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 1957).
                  ...se le cose vanno bene non c'è motivo, se vanno male non ci sono scuse....

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                    #49
                    e poi....

                    x quanto concerne l'aspetto penale....

                    c'è un bell'articolo del codice penale proprio x questa fattispecie (che tra l'altro è anke materia di studio x questo concorso......
                    e dopo sta ripassata speriamo di trovarcela tra i quiz!!!)

                    Art. 326 C.P.


                    Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

                    Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
                    Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
                    Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni .
                    ...se le cose vanno bene non c'è motivo, se vanno male non ci sono scuse....

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                      #50
                      La smettete di litigare!!!!!! Pensiamo a studiare e a star sereni che è quello che ci vuole...
                      [FONT="Comic Sans MS"][B][COLOR="Purple"]

                      Per farsi capire dalle persone, bisogna parlare prima di tutto ai loro occhi

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