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Decreto anticrisi tremonti-ter (27/06/09) e blocco delle assunzioni

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    Decreto anticrisi tremonti-ter (27/06/09) e blocco delle assunzioni

    Inviterei tutti i futuri funzionari a riflettere sulla bozza di testo del provvedimento citato, che è in procinto di essere approvato.
    cosa ne dite dell'art. 17?
    Il decreto «anti-crisi» - Corriere della Sera
    attendo commenti.

    #2
    madò è lunghissimo ... ci vuoi riportare lo stralcio che vuoi sottoporre alla nostra attenzione ?

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      #3
      In effetti dice che non si può procedere a nuove assunzioni...
      Clicco, dunque sono

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        #4
        Originariamente inviato da Vince84 Visualizza il messaggio
        In effetti dice che non si può procedere a nuove assunzioni...
        no, mi pare che si rivolga alle "amministrazioni vigilanti" e chi sarebbero, scusa?

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          #5
          Originariamente inviato da mamolos Visualizza il messaggio
          no, mi pare che si rivolga alle "amministrazioni vigilanti" e chi sarebbero, scusa?
          Sì infatti... amministrazioni vigilanti, vabbè poi ci pensiamo...
          Clicco, dunque sono

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            #6
            Art. 17 Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
            .....................10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui all’articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 21 12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. 13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11. 14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010 18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66, comma 13 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. 19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato , relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

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              #7
              anche a me viene da dire che il testo postato sia la parte che interessa. La parte prima relativa ad enti vigilanti secondo me non interessa le agenzie fiscali ma i ministeri.
              Quella in grassetto è un pò la prosecuzione dell'art. 66 e 74 del dl 112 che tanto aveva creato ansie.
              Considerato però che all'epoca e finora il decreto e l'art. 66 sono usati come normativa di riferimento per le assunzioni 2009 nel piano dell'agenzia 2009-2011 io non riesco nelle varie cose scritte a vedere un blocco per il 2009 e voi?
              leggo solo di proroghe di assunzioni sulla base delle cessazioni del personale 2007-2008- per quelle amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto.

              Chi prova a interpretare anche lui la cosa?

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                #8
                Posso solo dire che se bloccano le assunzioni mi stabilisco forzosamente a Palazzo Grazioli, ospite fisso del premier mister B.; perlomeno non mi annoierò nel frattempo

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                  #9
                  da una rapida ricerca su Internet mi pare di capire che per "amministrazioni vigilanti", interessate esplicitamente dal blocco delle assunzioni, si intendano le amministarzioni centrali e non le agenzie fiscali.
                  Almeno spero, perchè una situazione simile si presentò nel 2002 e gli allora tirocinanti furono dapprima assunti, con un escamotage, come stagisti di Italia Lavoro. Almeno così mi hanno detto vecchi tirocinanti in ufficio. Speriamo che la cosa non si ripeta.. presidente del Consiglio e Ministro dell'Economia erano gli stessi di oggi, vorrei segnalarvi. Certo che essere congelati ad un passo dal traguardo... da suicidio

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                    #10
                    Originariamente inviato da sibbestru Visualizza il messaggio
                    da una rapida ricerca su Internet mi pare di capire che per "amministrazioni vigilanti", interessate esplicitamente dal blocco delle assunzioni, si intendano le amministarzioni centrali e non le agenzie fiscali.
                    Almeno spero, perchè una situazione simile si presentò nel 2002 e gli allora tirocinanti furono dapprima assunti, con un escamotage, come stagisti di Italia Lavoro. Almeno così mi hanno detto vecchi tirocinanti in ufficio. Speriamo che la cosa non si ripeta.. presidente del Consiglio e Ministro dell'Economia erano gli stessi di oggi, vorrei segnalarvi. Certo che essere congelati ad un passo dal traguardo... da suicidio
                    esatto conviene stare in campana! proprio per come è scritta, questa cosa non è molto chiara.
                    Sinceramente, spero per il nostro bene, che abbia ragione tirocinante75.
                    Ultima modifica di Stopardi Paolo; 30-06-2009, 21:15.

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