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CONSIGLIO DI STATO - ROMA 2 posti (scad. 27 maggio 2010)

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    CONSIGLIO DI STATO - ROMA 2 posti (scad. 27 maggio 2010)

    CONSIGLIO DI STATO CONCORSO
    (scad. 27 maggio 2010)


    Concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato

    Art. 1 E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato. Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita', i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianita' nella suddetta qualifica ovvero nella ex carriera direttiva, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

    Art. 2 Le domande di partecipazione al concorso potranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretariato Generale, U.S.R.I. - Servizio Personale delle Magistrature, via dell'Impresa n. 91 - 00184 Roma, all'Ufficio Accettazione Corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 entro il termine di decadenza di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui al precedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda i candidati debbono indicare la data ed il luogo di nascita ed il domicilio; debbono altresi' dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' le lingue straniere, in numero non superiore a due, sulle quali intendano sostenere la prova facoltativa. Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicante gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti e ogni altra attivita' scientifica o didattica esercitata; dovranno altresi' essere allegati i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano gia' acquisiti ai fascicoli personali dell'amministrazione cui il candidato appartiene. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso di altri titoli anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiedera' i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza.

    Art. 3 Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.

    Art. 4 La commissione esaminatrice e' composta dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, da un Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle Universita' statali di Roma. Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione e' integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame. I componenti ed il segretario della Commissione saranno nominati con successivo provvedimento.

    Art. 5 La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

    Art. 6 Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.
    Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
    1) diritto civile e/o commerciale, con riferimenti al diritto romano;
    2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione Europea;
    3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario;
    4) diritto amministrativo (prova teorica);
    5) diritto amministrativo (prova pratica).
    Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e di altri atti normativi in edizione senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

    Art. 7 La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sulla economia politica e sulla politica economica e finanziaria. La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.

    Art. 8 La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

    Art. 9 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

    Art. 10
    La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    Art. 11
    Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il giorno 27 luglio 2010, verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto, ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sara' data comunicazione alcuna.
    Ultima modifica di office; 06-05-2010, 16:46.
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