LIMITI DI ETÀ E CONCORSI PUBBLICI – LA SENTENZA DEL
CONSIGLIO DI STATO
Con sentenza n. 1284/2010 il Consiglio di stato ha stabilito che i bandi di
concorso possono fissare un limite massimo d’età per la partecipazione ai concorsi
pubblici per specifici profili professionali, ma, al fine di evitare interpretazioni errate
del bando, devono specificare se il tetto massimo si riferisce ad anni compiuti.
Se non contengono tale formula il candidato può partecipare sino al
compimento dell’anno di età successivo, hanno chiarito i giudici di Palazzo Spada,
interpretando la legge 127/1997, che ha abrogato il tetto massimo di età previsto
per la partecipazione ai concorsi pubblici, dando la possibilità alle singole
Amministrazioni, motivatamente e a condizione che la prescrizione sia contenuta
nel bando e nel regolamento, di fissarne uno per specifici profili professionali.
CONSIGLIO DI STATO
Con sentenza n. 1284/2010 il Consiglio di stato ha stabilito che i bandi di
concorso possono fissare un limite massimo d’età per la partecipazione ai concorsi
pubblici per specifici profili professionali, ma, al fine di evitare interpretazioni errate
del bando, devono specificare se il tetto massimo si riferisce ad anni compiuti.
Se non contengono tale formula il candidato può partecipare sino al
compimento dell’anno di età successivo, hanno chiarito i giudici di Palazzo Spada,
interpretando la legge 127/1997, che ha abrogato il tetto massimo di età previsto
per la partecipazione ai concorsi pubblici, dando la possibilità alle singole
Amministrazioni, motivatamente e a condizione che la prescrizione sia contenuta
nel bando e nel regolamento, di fissarne uno per specifici profili professionali.