Ha ragione giordy76, per essere più precisi il D.lgs n.139/2005 art.42 ha introdotto una novità dal 1°gennaio 2008: il tirocinio professionale va effettuato in maniera ininterrotta, mentre precedentemente poteva essere interrotto per un periodo non superiore a diciotto mesi.
Cio' vuol dire che non ci possono essere interruzioni nei tre anni di tirocinio, presa alla lettera una qualsiasi interruzione della pratica comporta la cancellazione dal registro!!! E' una norma di legge purtroppo peggiorativa che crea molte difficoltà per il praticante.
Cio' vuol dire che non ci possono essere interruzioni nei tre anni di tirocinio, presa alla lettera una qualsiasi interruzione della pratica comporta la cancellazione dal registro!!! E' una norma di legge purtroppo peggiorativa che crea molte difficoltà per il praticante.
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